Aggiudicazione definitiva

Gara #42

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO IN PLESSI/STRUTTURE DELL’UNIVERSITA’.
LOTTO n. 1 – CIG 80277515B1
LOTTO n. 2 – CIG 802776948C
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Informazioni appalto

30/09/2019
Aperta
Servizi
€ 13.675.160,03
Squeo Paolo

Categorie merceologiche

9834112 - Servizi di portineria

Lotti

Aggiudicazione definitiva
1
80277515B1
Qualità prezzo
Servizio di portierato in plessi/strutture dell’Università siti in Bari e Valenzano (BA)
Con delibere consiliari del 08/03/2019, 11/09/2019 e con D.D.G. n. 509  del 19/09/2019 è stata autorizzata la procedura aperta comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., suddivisa in 2 lotti, per l’affidamento del servizio di portierato in plessi/strutture dell’Università, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 3, 6, 8, 10 e 10 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
 
I luoghi di svolgimento del servizio sono:
Bari e provincia - NUTS ITF47;
Taranto - NUTS ITF43.
LOTTO n. 1 – CIG 80277515B1

Ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la presente procedura è interamente svolta attraverso l’utilizzo della Piattaforma Telematica di negoziazione di cui al successivo paragrafo 2 del Disciplinare.
 
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è l’Avv. Paolo SQUEO.
 
€ 12.375.973,46
€ 10.763.470,80
€ 2.940,00
€ 10.372.500,00
Delibera C.A. p.15bis 29/07/2021
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
01484180391 GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA
Visualizza partecipanti
Aggiudicazione definitiva
2
802776948C
Qualità prezzo
Servizio di portierato in plessi/strutture dell’Università siti in Taranto
Con delibere consiliari del 08/03/2019, 11/09/2019 e con D.D.G. n. 509  del 19/09/2019 è stata autorizzata la procedura aperta comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., suddivisa in 2 lotti, per l’affidamento del servizio di portierato in plessi/strutture dell’Università, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 3, 6, 8, 10 e 10 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
 
I luoghi di svolgimento del servizio sono:
Bari e provincia - NUTS ITF47;
Taranto - NUTS ITF43.
LOTTO n. 2 – CIG 802776948C
 
Ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la presente procedura è interamente svolta attraverso l’utilizzo della Piattaforma Telematica di negoziazione di cui al successivo paragrafo 2 del Disciplinare.
 
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è l’Avv. Paolo SQUEO.
 
€ 1.294.586,57
€ 1.125.695,93
€ 1.660,00
€ 1.056.330,00
Delibera C.A. p.15bis 29/07/2021
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
08856511004 Team Security Srl
Visualizza partecipanti

Seggio di gara

4629
06/12/2019
Cognome Nome Ruolo
Rodio Raffaele Guido Presidente
Marzano Margherita Componente
De Fazio Maria Teresa Componente

Commissione valutatrice

D.R. 3323
23/11/2020
Cognome Nome Ruolo
RODIO RAFFAELE GUIDO PRESIDENTE
BAVARO VINCENZO COMPONENTE
SARDONE SIMONA COMPONENTE

Scadenze

31/10/2019 12:00
11/11/2019 12:00
20/12/2019 09:30

Avvisi

Allegati

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Chiarimenti

02/10/2019 17:16
Quesito #1
Relativamente al lotto 2 si formulano i seguenti quesiti:

Con riguardo ai requisiti di capacità tecnica e professionale si chiede se un contratto che abbia ad oggetto servizi di portierato, controllo accessi e vigilanza soddisfi il requisito richiesto.
Altresì si chiede di voler confermare che lo stesso è oggetto di avvalimento
 
17/10/2019 11:16
Risposta
Con riferimento al punto 1): Il requisito di capacità tecnica e professionale richiesto al sub-paragrafo 7.3 del Disciplinare di Gara, vale a dire il c.d. “servizio di punta”, deve avere ad oggetto attività attinente e coerente con l’oggetto dell’appalto.
Con riferimento al punto 2): La risposta è affermativa.
 
02/10/2019 17:48
Quesito #2
Il quesito è relativo ai requisiti di capacità tecnica professionale.
Dato che chi Vi scrive è titolare di un Istituto di Vigilanza, chiedo se, ai fini della determinazione dell'importo minimo, come servizio analogo a quello dell'oggetto della gara, si può includere il servizio relativo a Vigilanza fissa armata?


 
17/10/2019 11:19
Risposta
L’oggetto della presente gara è l’appalto del servizio di portierato. Il servizio di Vigilanza fissa armata inerisce ad altro appalto.
 
07/10/2019 12:31
Quesito #3
CON RIFERIMENTO ALLA PRESENTE PROCEDURA DI GARA, SI RICHIEDE SE E' FATTO OBBLIGO DI OSSERVARE UNO SPECIFICO CCNL E DAL MOMENTO CHE  BISOGNA ASSORBIRE IL PERSONALE DELLA DITTA USCENTE,
SI RICHIEDE L'ELENCO DELLE UNITA' E RELATIVO INQUADRAMENTO.

 
17/10/2019 11:20
Risposta
con riferimento al punto 1): NON è richiesto specifico CCNL. Va da sé che il CCNL applicabile dovrà essere coerente con la prestazione dedotta nel presente appalto.
con riferimento al punto 2): L’Allegato n. 7) – Dati Tecnici – Consistenza Numerica Addetti – Busta A al Disciplinare di Gara fornisce al concorrente tutti gli elementi utili per l’individuazione dei fabbisogni e per la formulazione dell’offerta.
 
08/10/2019 18:02
Quesito #4
1) Si chiede conferma che in caso di partecipazione ad entrambi i lotti è sufficiente possedere il requisito di cui al punto 7.3  di capacità tecnica professionale richiesto per il lotto 1;
2) Si chiede conferma  che, nel caso in cui il concorrente non raggiunta in proprio il 100% del requisito di cui al punto 7.3 di capacità tecnica e professionale, è ammesso l’avvalimento parziale;
3) Si chiede conferma di quanto prescritto al punto 8 (AVVALIMENTO) del disciplinare di gara, che per raggiungere il 100% del requisito di cui al punto 7.3 di capacità tecnica e professionale è ammesso l’avvalimento di più ausiliarie;
17/10/2019 11:24
Risposta
con riferimento al punto 1): In caso di partecipazione ad entrambi i lotti il requisito di cui al sub-paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara dovrà essere posseduto per un importo minimo pari alla somma degli importi minimi richiesti per ciascun lotto, vale a dire nella misura di € 5.468.224,01=.
con riferimento al punto 2): NON si conferma. Il requisito di cui al sub-paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara (c.d. “servizio di punta”) NON è frazionabile.
con riferimento al punto 3): Si ribadisce che il requisito di cui al sub-paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara (c.d. “servizio di punta”) NON E’ FRAZIONABILE. Si precisa che il requisito c.d. servizio di punta proprio perché caratterizzante la qualità dell’impresa stessa, non può essere oggetto di frazionamento tra più soggetti, ma deve necessariamente essere posseduto in capo ad una singola impresa.
 
11/10/2019 14:45
Quesito #6
In merito al suddetto bando Le pongo il seguente questio:
nel caso di partecipazione una  RTI sarebbe possibile costituirla tra una SRL  e una Cooperativa?

 
17/10/2019 11:26
Risposta
Si rinvia a quanto disposto dal paragrafo “5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE”, pag. 6 del Disciplinare di Gara.
 
16/10/2019 09:23
Quesito #7
La Scrivente Società, in relazione alla gara d’appalto in oggetto, formula il seguente quesito.
 
L’art. 16 del Disciplinare di gara prevede che la Relazione Tecnica debba essere redatta “su fogli di formato A4, utilizzando il font Times New Roman 12, interlinea singola, margini 2,5 per i 4 lati (superiore, inferiore, destro, sinistro), con stampa fronte/retro”.
I margini imposti, inferiori allo stesso standard A4, oltra a comprime eccessivamente lo spazio a disposizione per la trattazione dei numerosi e articolati criteri e sub-criteri di valutazione richiesti (ben 19 subrcriteri), rendono anche difficoltosa l’impaginazione della relazione stessa, in particolare per elementi quali tabelle, punti elenco e grafici.
Si chiede pertanto di poter presentare la Relazione Tecnica su fogli A4 senza i suddetti vincoli di margine.
 
21/10/2019 11:23
Risposta
Le indicazioni fornite al paragrafo 16 del Disciplinare di Gara (relative alla modalità di redazione della relazione tecnica) non presidiate da causa di esclusione, sono tese a garantire l’esigenza di speditezza del procedimento di gara, chiarezza, concretezza e concisione dell’offerta, e, altresì, la par condicio dei concorrenti.
 
21/10/2019 16:40
Quesito #8

Spettabile Amministrazione,
al fine di promuovere la stabilità occupazionale è previsto - nella documentazione di gara - che l’aggiudicatario è tenuto
ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’operatore economico
uscente, come previsto dall’articolo 50 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., garantendo l’applicazione dei CCNL di settore,
di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
Considerando che il personale attualmente impiegato nel servizio è contrattualizzato secondo CCNL multiservizi e che,
astrattamente, sarebbe possibile applicare allo stesso anche un diverso CCNL (per esempio fiduciario), siamo a
significare che l’eventuale cambio del Contratto Collettivo di Riferimento avrebbe effetti particolarmente impattanti,
che possono essere sintetizzati in una differenza di costo medio orario per dipendente di circa il 30% a favore del CCNL
del multiservizi e di un numero di mensilità pari a 14 sempre per il multiservizi, contro le 13 dei servizi fiduciari.
A fronte di quanto sopra esposto, riteniamo che Codesta Spettabile Amministrazione dovrebbe meglio perimetrare le
condizioni contrattuali della nuova procedura di gara, quanto meno richiedendo ai concorrenti un piano
ad hoc di assorbimento del personale uscente, tale da consentire un’adeguata analisi di congruità dell’offerta che risulterà
aggiudicataria.
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo Cordiali Saluti.
23/10/2019 10:17
Risposta
Si rinvia alla risposta di cui al chiarimento n. 3 punto 1).
 
23/10/2019 17:40
Quesito #9
si formulano i seguenti chiarimenti:
  1. Chiediamo conferma che l’”Allegato n.4) Modello Dichiarazione soggetti cessati” debba essere presentato già in questa fase e nella Busta A poiché non rientrante invece fra i documenti richiesti al paragrafo 15 del Disciplinare di gara ed elencati al successivo paragrafo 15.3.2 del medesimo Disciplinare;
  2. Chiediamo cortesemente di pubblicare il Patto di integrità richiesto al punto 15.3.2.19 del Disciplinare di gara e menzionato fra i Documenti di gara di cui al punto 2.2 del suddetto documento, ma non presente fra gli allegati e di difficile reperimento sul portale;
  3. In caso di partecipazione ad entrambi i lotti, si chiede conferma che la documentazione prodotta nella Busta A sia la medesima per entrambi i lotti, ad eccezione dei singoli documenti quali PASSOE-Garanzia provvisoria-Ricevuta pagamento per l’ANAC che invece saranno generati e presentati per singolo lotto di partecipazione; il presente quesito scaturisce dal fatto che il portale, gestore della presente procedura, prevede un caricamento della BUSTA A per ciascun lotto.                        
24/10/2019 15:48
Risposta
Con riferimento al punto 1): La risposta è affermativa.
Con riferimento al punto 2): Si comunica che il Patto d’Integrità è disponibile sul sito internet: http://www.uniba.it/bandi-gare/servizi, nonché pubblicato sulla Piattaforma Telematica “TuttoGare” tra gli atti di gara della procedura in questione.
Con riferimento al punto 3): La risposta è affermativa.
 
24/10/2019 10:32
Quesito #10
Da una analisi della documentazione pubblicata sul Portale in riferimento alla gara in oggetto, sembra manchi il Patto di Integrità, docuemnto che deve essere compilato, sottoscritto e inserito nella Busta A Documentazione Amministrativa,
In attesa di un VS riscontro
 
24/10/2019 15:52
Risposta
Si rinvia alla risposta di cui al chiarimento n. 8 punto 2).
 
28/10/2019 17:00
Quesito #11
In riferimento all’art 7.3 del Disciplinare di gara (REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE)
si richiede per la partecipazione al Lotto 1 la dichiarazione di aver eseguito nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando un servizio analogo a quello oggetto della gara di importo minimo pari ad € 4.950.389,38.
In caso di partecipazione nella modalità di Raggruppamento temporaneo tale requisito deve essere posseduto PER INTERO dalla mandataria.

La giurisprudenza amministrativa ha più volte stabilito che “la stazione appaltante può fissare discrezionalmente i requisiti di partecipazione, anche superiori rispetto a quelli previsti dalla legge, purché essi non siano manifestamente irragionevoli, irrazionali, sproporzionati, illogici,  nonché   lesivi   della   concorrenza.

Quanto indicato, requisito riferito ad un unico contratto, rappresenterebbe quindi, a nostro avviso, una forte limitazione alla concorrenza divenendo una palese ostativa al principio del “favor partecipationis” a cui la Pubblica Amministrazione non può evidentemente sottrarsi.

Si richiede quindi di confermare se il requisito di capacità tecnica e professionale per la partecipazione al Lotto 1 sia pari ad € 4.950.389,38 sia riferito ad un unico servizio analogo a quello oggetto della gara .
 
30/10/2019 17:23
Risposta
Si conferma.
 
29/10/2019 16:57
Quesito #12
Buonasera,

per un più corretto calcolo dei costi di formazione si chiede di specificare chi tra il personale uscente oggetto di riassorbimento sia già in possesso delle seguenti qualifiche professionali e la relativa scadenza:
  • Formazione e informazione dei lavoratori (Accordo Stato – Regioni)
  • Formazione Primo Soccorso BLS
  • Formazione Antincendio rischio medio o elevato
Cordiali saluti

 
30/10/2019 17:24
Risposta
Il dato richiesto non è nella disponibilità di questa Amministrazione.
 
30/10/2019 10:04
Quesito #13
CHIARIMENTO N. 12:
Domanda:
Premesso
- che l’art. 24 del Disciplinare di gara, recante “Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione”, obbliga l’aggiudicatario ad assorbire il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, …garantendo l’applicazione dei CCNL di settore…, ma senza specificare quale e/o quali sia/siano il/i “CCNL di settore”, ovvero il “contratto cd. leader” di cui alle Linee Guida ANAC n. 13, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019;
- che specifiche ed esplicite indicazioni in tal senso non si rinvengono nemmeno nelle altre norme del Disciplinare di gara, mentre l’art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto, recante “Osservanza dei contratti collettivi di lavoro”, si limita a fare generico riferimento al fatto che “(…) l’Impresa Appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi alle categorie inerenti l’appalto”;
- che nessuna indicazione circa quale/i debba/no essere nella gara in questione il/i “CCNL di settore” applicabile/i al personale da riassorbire risulta altresì dai già pubblicati chiarimenti n. 3 e 7, la cui risposta è soltanto che “non è richiesto specifico CCNL” e che “il CCNL applicabile dovrà essere coerente con la prestazione dedotta nel presente appalto”;
- che, come da ultimo affermato nella sentenza 01/10/2019 n. 2075 del TAR Lombardia – Milano sez. IV (conf.: CdS, Sez. V, n. 932/2017; id. n. 1901/2016, CdS, Sez. III, n. 589/2016), ai sensi dell’art. 30 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, al personale impiegato nell’appalto deve essere applicato il “CCNL di settore”, inteso quale contratto collettivo che risulti coerente, dal punto di vista merceologico e teleologico, con l’oggetto dell’appalto e che sia stipulato dalle Associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- che, non a caso, da oltre un ventennio al personale impiegato nell’appalto in questione è unicamente applicato il CCNL per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizie, servizi integrati/Multiservizi”, e nello specifico n. 33 addetti inquadrati al 2° Livello, n. 49 addetti inquadrati al 3° Livello e n. 1 addetto al 4° Livello;
Per quanto sopra premesso
chiede
quale e/o quali CCNL nella gara in questione sia/siano ritenuto/i, da parte di codesta Stazione Appaltante, “CCNL di settore”, ovvero il contratto cd. leader, in quanto coerente/i con le prestazioni dedotte in appalto e stipulato/i dalle Associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

CHIARIMENTO N. 13:
Domanda:
Premesso
- che le disposizioni in materia di clausola sociale e di osservanza dei contratti collettivi di lavoro di cui, rispettivamente, agli artt. 24 del Disciplinare di gara e 15 del Capitolato speciale d’appalto recano una esplicita salvaguardia dei livelli occupazionali, ma non affermano un altrettanto esplicito obbligo in capo al concorrente che diventerà aggiudicatario dell’appalto con riguardo alla tutela dei livelli retributivi e normativi;
- che, tuttavia, un simile obbligo, oltre a non essere comunque escluso da dette disposizioni della lex specialis, è riconosciuto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr: CdS, Sez. III, 18 settembre 2018, n. 5444; Cds, Sez. III, 27 aprile 2018, n. 2569; CdS, Sez. V, 17 gennaio 2018, n. 272; CdS, Sez. V, 18 luglio 2017, n. 3554; CdS, Sez. III, 9 dicembre 2015, n. 5597), secondo la quale le clausole sociali di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/201, oltre a preservare i livelli occupazionali, al di là del CCNL di settore applicabile all’appalto da ciascun concorrente devono anche e comunque salvaguardare, in modo adeguato, effettivo e concreto, i livelli retributivi dei lavoratori riassorbiti;
Per quanto sopra premesso
chiede
se, anche a prescindere del CCNL di settore che verrà posto da ciascun concorrente a base della propria offerta, quest’ultima dovrà in ogni caso presupporre l’obbligo di mantenere le condizioni normative e retributive attualmente praticate al personale da riassorbire, ad esempio armonizzando i valori previsti dall’applicazione di altri CCNL con quelli di traenza, mediante l’erogazione di cd. superminimi o assimilabili.

CHIARIMENTO N. 14:
Domanda:
Premesso
- che il trattamento economico e normativo del personale attualmente adibito all’appalto si basa sul CCNL per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizie, servizi integrati/Multiservizi” e su accordi sindacali di secondo livello, in forza dei quali, nel corso degli anni, sono stati riconosciuti ai dipendenti - tra l’altro - superminimi o premi ad personam, nonché altre condizioni di miglior favore consolidate alla paga di ciascun dipendente, secondo quanto meglio specificato nell’elenco trasmesso alla Stazione Appaltante; - che l’allegato 7 del Disciplinare di gara “Dati Tecnici – Consistenza Numerica Addetti - Busta Telematica A”, ha omesso l’indicazione dei seguenti dati: qualifica; percentuale di part-time; tipo di retribuzione; anzianità di settore; premi mensili derivanti da accordi sindacali di 2° livello; presenza di fondo assistenza integrativa ASIM;
- che tali elementi, che sono parte integrante delle condizioni economiche e normative del personale da riassorbire, non solo sono essenziali al fine di consentire la formulazione di un’offerta seria e consapevole in quanto basata sull’effettivo costo del lavoro, ma sono altresì indispensabili per garantire la piena concorrenza e la par condicio tra i partecipanti alla gara, costituendo gli stessi elementi i dati di partenza che rendono tra loro comparabili le offerte in gara;
- che, pertanto, gli elementi in questione rappresentano un dato conoscitivo che, con le opportune modalità, deve necessariamente essere portato a conoscenza di tutti i concorrenti;
Per quanto sopra premesso
chiede
la pubblicazione dell’elenco dettagliato del personale in possesso della Stazione Appaltante in virtù delle prescrizioni del Codice degli Appalto, e qui allegato (all. 1), con l’indicazione delle seguenti voci retributive e normative:
- qualifica;
- percentuale di part-time;
- tipo di retribuzione;
- anzianità di settore;
- premi mensili derivanti da accordi sindacali di 2° livello;
- presenza di fondo assistenza integrativa ASIM.

CHIARIMENTO N. 15:
Domanda:
Premesso
- che il sub criterio A4 di cui alla tabella n. 8 dei Criteri di valutazione dell’offerta tecnica riportata all’art. 18.1 del Disciplinare, prevede l’indicazione del “numero di ore annue dedicate alla formazione del personale per l’intera durata dell’appalto”;
- che l’attribuzione del relativo punteggio è determinata mediante l’applicazione di una formula matematica, come definita a pag. 22 del Disciplinare di gara;
- che, di conseguenza, in mancanza di una chiara e uniforme definizione degli elementi quantitativi oggetto di valutazione, e quindi di attribuzione dei relativi (sub)punteggi, in base a detta formula matematica, le offerte dei concorrenti potrebbero non essere rapportabili e comparabili tra loro, in quanto basate, ciascuna, su uno o più di detti elementi intesi soggettivamente, e quindi diversamente, da ciascun concorrente;
Per quanto sopra premesso
Chiede
per “numero di ore annue dedicate alla formazione del personale per l’intera durata dell’appalto”, debbono intendersi le ore per addetto, oppure le ore totali date dal prodotto tra il numero di addetti e le ore di formazione per addetto?
  1. Nella prima ipotesi (ore per addetto), poiché le ore di formazione possono essere differenziate per categorie di addetti (ad es. addetti di II livello, addetti di III livello, addetti/caposquadra, addetti designati alle emergenze, addetti che svolgono attività peculiari in relazione alla sede di impiego, ecc.), quali sono le modalità di computo delle ore? Vanno calcolate le ore medie per addetto, oppure vanno considerate solo le ore complessive comuni a tutti gli addetti?
  2. Nella seconda ipotesi, il numero di addetti da considerare è quello indicato dall’ente negli atti di gara (n. 75 per il lotto 1 e n. 8 per il lotto 2) oppure è quello proposto dal concorrente? Si fa notare che nel caso in cui vada considerato il numero di addetti proposto dal concorrente, risulterebbe impropriamente avvantaggiato il concorrente che abbia previsto nella propria organizzazione un numero superiore di addetti, tutti a una percentuale minima di part time, poiché è evidente che in questo caso il maggior numero di ore di formazione deriva unicamente dal numero di addetti e non dall’effettivo monte ore pro capite di formazione.

CHIARIMENTO N. 16:
Domanda:
Premesso
- che il sub criterio A4 di cui alla tabella n. 8 dei Criteri di valutazione dell’offerta tecnica riportata all’art. 18.1 del Disciplinare, prevede l’indicazione del “numero di ore annue dedicate alla formazione del personale per l’intera durata dell’appalto”;
- che l’attribuzione del relativo punteggio è determinata mediante l’applicazione di una formula matematica, come definita a pag. 22 del Disciplinare di gara;
- che, di conseguenza, in mancanza di una chiara e uniforme definizione degli elementi quantitativi oggetto di valutazione, e quindi di attribuzione dei relativi (sub)punteggi, in base a detta formula matematica, le offerte dei concorrenti potrebbero non essere rapportabili e comparabili tra loro, in quanto basate, ciascuna, su uno o più di detti elementi intesi soggettivamente, e quindi diversamente, da ciascun concorrente;
Per quanto sopra premesso
Chiede
cosa si intende esattamente per “ore annue dedicate alla formazione del personale per l’intera durata dell’appalto”? Significa che il concorrente deve prevedere lo stesso numero di ore di formazione in ciascun anno di appalto, peraltro senza alcun beneficio per il servizio erogato? Oppure viene considerata la media annuale delle ore erogate durante l’intero appalto, come sembra più rispondente alle esigenze del servizio stante la possibilità di diversificare il programma formativo anno per anno per tutto l’arco della durata dell’appalto stesso?

CHIARIMENTO N. 17:
Domanda:
Premesso
- che il sub criterio A4 di cui alla tabella n. 8 dei Criteri di valutazione dell’offerta tecnica riportata all’art. 18.1 del Disciplinare, prevede l’indicazione del “numero di ore annue dedicate alla formazione del personale per l’intera durata dell’appalto”;
- che l’attribuzione del relativo punteggio è determinata mediante l’applicazione di una formula matematica, come definita a pag. 22 del Disciplinare di gara;
- che, di conseguenza, in mancanza di una chiara e uniforme definizione degli elementi quantitativi oggetto di valutazione, e quindi di attribuzione dei relativi (sub)punteggi, in base a detta formula matematica, le offerte dei concorrenti potrebbero non essere rapportabili e comparabili tra loro, in quanto basate, ciascuna, su uno o più di detti elementi intesi soggettivamente, e quindi diversamente, da ciascun concorrente;
Per quanto sopra premesso
Chiede
cosa si intende per corsi di aggiornamento obbligatori previsti dal CCNL di riferimento? Ci si riferisce alla formazione obbligatoria in materia di sicurezza di cui all’art. 37, commi a.1 e b.1 del D.Lgs. n. 81/2008? E qual è il CCNL di riferimento, ovvero il CCNL cd. leader?

CHIARIMENTO N. 18:
Domanda:
Premesso
- che il sub criterio A5 di cui alla tabella n. 8 dei Criteri di valutazione dell’offerta tecnica riportata all’art. 18.1 del Disciplinare, prevede l’indicazione del “Numero annuo di corsi di formazione specialistica dedicati, per l’intera durata dell’appalto, al personale addetto al servizio”;
- che l’attribuzione del relativo punteggio è determinata mediante l’applicazione di una formula matematica, come definita a pag. 23 del Disciplinare di gara;
- che, di conseguenza, in mancanza di una chiara e uniforme definizione degli elementi quantitativi oggetto di valutazione, e quindi di attribuzione dei relativi (sub)punteggi, in base a detta formula matematica, le offerte dei concorrenti potrebbero non essere rapportabili e comparabili tra loro, in quanto basate, ciascuna, su uno o più di detti elementi intesi soggettivamente, e quindi diversamente, da ciascun concorrente;
Per quanto sopra premesso
chiede
ai fini della determinazione del “Numero annuo di corsi di formazione specialistica dedicati (…)” verrà presa in considerazione la somma aritmetica dei corsi previsti indipendentemente dal numero di addetti cui i corsi stessi sono destinati? In ipotesi l’offerente potrebbe infatti individuare dei corsi di formazione da somministrare solo ad un gruppo ristretto di addetti e non a tutta la platea di operatori. In tal caso come verrebbe computato il numero annuo di corsi? È prevista una ponderazione in base al numero di addetti coinvolti in ciascun corso formativo? A esempio, nel caso in cui venga previsto un corso rivolto al 100% degli addetti e uno rivolto solo al 20%, saranno computati n. 2 corsi o 1,2 corsi equivalenti?

CHIARIMENTO N. 19:
Domanda:
Premesso
- che il sub criterio A5 di cui alla tabella n. 8 dei Criteri di valutazione dell’offerta tecnica riportata all’art. 18.1 del Disciplinare, prevede l’indicazione del “Numero annuo di corsi di formazione specialistica dedicati, per l’intera durata dell’appalto, al personale addetto al servizio”;
- che l’attribuzione del relativo punteggio è determinata mediante l’applicazione di una formula matematica, come definita a pag. 23 del Disciplinare di gara;
- che, di conseguenza, in mancanza di una chiara e uniforme definizione degli elementi quantitativi oggetto di valutazione, e quindi di attribuzione dei relativi (sub)punteggi, in base a detta formula matematica, le offerte dei concorrenti potrebbero non essere rapportabili e comparabili tra loro, in quanto basate, ciascuna, su uno o più di detti elementi intesi soggettivamente, e quindi diversamente, da ciascun concorrente;
Per quanto sopra premesso
chiede
cosa si intende esattamente per “Numero annuo di corsi di formazione specialistica dedicati, per l’intera durata dell’appalto, al personale addetto al servizio”? Significa che il concorrente deve prevedere lo stesso numero di corsi di formazione in ciascun anno di appalto, peraltro senza alcun beneficio per il servizio erogato? Oppure viene considerata la media annuale dei corsi erogati durante l’intero appalto, come sembra più rispondente alle esigenze del servizio stante la possibilità di diversificare il programma formativo anno per anno per tutto l’arco della durata dell’appalto stesso?

CHIARIMENTO N. 20:
Domanda:
Premesso
- che il sub criterio A5 di cui alla tabella n. 8 dei Criteri di valutazione dell’offerta tecnica riportata all’art. 18.1 del Disciplinare, prevede l’indicazione del “Numero annuo di corsi di formazione specialistica dedicati, per l’intera durata dell’appalto, al personale addetto al servizio”;
- che l’attribuzione del relativo punteggio è determinata mediante l’applicazione di una formula matematica, come definita a pag. 23 del Disciplinare di gara;
- che, di conseguenza, in mancanza di una chiara e uniforme definizione degli elementi quantitativi oggetto di valutazione, e quindi di attribuzione dei relativi (sub)punteggi, in base a detta formula matematica, le offerte dei concorrenti potrebbero non essere rapportabili e comparabili tra loro, in quanto basate, ciascuna, su uno o più di detti elementi intesi soggettivamente, e quindi diversamente, da ciascun concorrente;
Per quanto sopra premesso
chiede
nel computo del numero annuo di corsi vanno considerati anche i corsi di aggiornamento?

CHIARIMENTO N. 21:
Domanda:
Premesso
- che il sub criterio A5 di cui alla tabella n. 8 dei Criteri di valutazione dell’offerta tecnica riportata all’art. 18.1 del Disciplinare, prevede l’indicazione del “Numero annuo di corsi di formazione specialistica dedicati, per l’intera durata dell’appalto, al personale addetto al servizio”;
- che l’attribuzione del relativo punteggio è determinata mediante l’applicazione di una formula matematica, come definita a pag. 23 del Disciplinare di gara;
- che, di conseguenza, in mancanza di una chiara e uniforme definizione degli elementi quantitativi oggetto di valutazione, e quindi di attribuzione dei relativi (sub)punteggi, in base a detta formula matematica, le offerte dei concorrenti potrebbero non essere rapportabili e comparabili tra loro, in quanto basate, ciascuna, su uno o più di detti elementi intesi soggettivamente, e quindi diversamente, da ciascun concorrente;
Per quanto sopra premesso
chiede
dal computo del numero annuo di corsi vanno esclusi i corsi di formazione/aggiornamento obbligatorio previsti dal CCNL di riferimento, come previsto per il Criterio 4 relativo al numero di ore annue dedicate alla formazione?

CHIARIMENTO N. 22:
Domanda:
Premesso
- che il sub criterio B4 di cui alla tabella n. 8 dei Criteri di valutazione dell’offerta tecnica riportata all’art. 18.1 del Disciplinare, prevede l’indicazione del “Tempo di sostituzione degli addetti espresso in ore”;
- che, con riguardo al criterio in esame, assume rilevanza la tipologia di assenza che ha generato l’esigenza di impiegare il personale sostitutivo;
- che infatti, mentre per le assenze programmabili (come ferie e permessi) il tempo di sostituzione è di norma più contenuto, se non addirittura nullo, in quanto l’azienda è in condizione di provvedere alla sostituzione prima dell’inizio del turno di lavoro, per le assenze non programmabili (malattia, infortunio, ecc.), invece, la tempistica della sostituzione può variare da caso a caso sia per fattori di natura organizzativa legati alla singola impresa, sia per fattori contingenti e indipendenti da questa, primo fra questi il tempo di preavviso di cui dispone l’azienda per l’attivazione del personale di sostituzione;
- che, a esempio, una malattia comunicata il giorno prima dal lavoratore permetterà con tutta probabilità a una azienda mediamente organizzata di provvedere alla sostituzione in tempo zero, ossia prima che il turno di lavoro abbia inizio, mentre una malattia comunicata a pochi minuti dall’inizio del turno o, addirittura, a turno già iniziato, richiederebbe sicuramente per la gestione di tale evento un tempo maggiore, da pochi minuti a diverse ore in base all’organizzazione di cui dispone ciascuna azienda;
- che l’attribuzione del relativo punteggio è determinata mediante l’applicazione di una formula matematica, come definita a pag. 23 del Disciplinare di gara;
- che, di conseguenza, in mancanza di una chiara e uniforme definizione degli elementi quantitativi oggetto di valutazione, e quindi di attribuzione dei relativi (sub)punteggi, in base a detta formula matematica, le offerte dei concorrenti potrebbero non essere rapportabili e comparabili tra loro, in quanto basate, ciascuna, su uno o più di detti elementi intesi soggettivamente, e quindi diversamente, da ciascun concorrente;
Per quanto sopra premesso
chiede
a quale tipologia di assenza (programmabile oppure non programmabile) si deve fare riferimento per il criterio in esame?

CHIARIMENTO N. 23:
Domanda:
Premesso
- che il sub criterio B4 di cui alla tabella n. 8 dei Criteri di valutazione dell’offerta tecnica riportata all’art. 18.1 del Disciplinare, prevede l’indicazione del “Tempo di sostituzione degli addetti espresso in ore”;
- che, con riguardo al criterio in esame, assume rilevanza la tipologia di assenza che ha generato l’esigenza di impiegare il personale sostitutivo;
- che infatti, mentre per le assenze programmabili (come ferie e permessi) il tempo di sostituzione è di norma più contenuto, se non addirittura nullo, in quanto l’azienda è in condizione di provvedere alla sostituzione prima dell’inizio del turno di lavoro, per le assenze non programmabili (malattia, infortunio, ecc.), invece, la tempistica della sostituzione può variare da caso a caso sia per fattori di natura organizzativa legati alla singola impresa, sia per fattori contingenti e indipendenti da questa, primo fra questi il tempo di preavviso di cui dispone l’azienda per l’attivazione del personale di sostituzione; - che, a esempio, una malattia comunicata il giorno prima dal lavoratore permetterà con tutta probabilità a una azienda mediamente organizzata di provvedere alla sostituzione in tempo zero, ossia prima che il turno di lavoro abbia inizio, mentre una malattia comunicata a pochi minuti dall’inizio del turno o, addirittura, a turno già iniziato, richiederebbe sicuramente per la gestione di tale evento un tempo maggiore, da pochi minuti a diverse ore in base all’organizzazione di cui dispone ciascuna azienda;
- che l’attribuzione del relativo punteggio è determinata mediante l’applicazione di una formula matematica, come definita a pag. 23 del Disciplinare di gara;
- che, di conseguenza, in mancanza di una chiara e uniforme definizione degli elementi quantitativi oggetto di valutazione, e quindi di attribuzione dei relativi (sub)punteggi, in base a detta formula matematica, le offerte dei concorrenti potrebbero non essere rapportabili e comparabili tra loro, in quanto basate, ciascuna, su uno o più di detti elementi intesi soggettivamente, e quindi diversamente, da ciascun concorrente;
Per quanto sopra premesso
Chiede
qual è il tempo di preavviso da considerare?

CHIARIMENTO N. 24:
Domanda:
Premesso
- che il sub criterio D1 di cui alla tabella n. 8 dei Criteri di valutazione dell’offerta tecnica riportata all’art. 18.1 del Disciplinare, prevede l’indicazione del “Numero di figure professionali adibite al controllo”;
- che, con riguardo al criterio in esame, assume rilevanza il livello di qualificazione e specializzazione delle figure professionali in questione nell’esecuzione dei controlli richiesti, oltre che la frequenza con cui dette figure eseguono le ispezioni e l’estensione del campione oggetto di verifica;
- che, a esempio, un concorrente, pur proponendo un numero elevato di figure professionali da adibire ai controlli, ma con livello di qualificazione basso (poniamo, 10 figure), avendo previsto per ciascuna figura un numero ridotto di controlli nell’arco dell’appalto e su un campione poco esteso (ad es., 1 ispezione cadauno su 1 plesso universitario per ispezione, per un totale di 10 ispezioni e 10 plessi ispezionati), sarebbe avvantaggiato rispetto a un altro concorrente che abbia proposto un numero inferiore di ispettori ma maggiormente qualificati (ad es. 3 ispettori) e con frequenza complessiva di impiego superiore (ad es. 20 ispezioni cadauno per 10 plessi ad ispezione, per un totale di 60 ispezioni e 600 plessi ispezionati) (!);
- che l’attribuzione del relativo punteggio è determinata mediante l’applicazione di una formula matematica, come definita a pag. 23 del Disciplinare di gara;
- che, di conseguenza, in mancanza di una chiara e uniforme definizione degli elementi quantitativi oggetto di valutazione, e quindi di attribuzione dei relativi (sub)punteggi, in base a detta formula matematica, le offerte dei concorrenti potrebbero non essere rapportabili e comparabili tra loro, in quanto basate, ciascuna, su uno o più di detti elementi intesi soggettivamente, e quindi diversamente, da ciascun concorrente;
Per quanto sopra premesso
chiede
qual è il livello di qualificazione minima richiesto per le figure professionali adibite al controllo?

CHIARIMENTO N. 25:
Domanda:
Premesso
- che il sub criterio D1 di cui alla tabella n. 8 dei Criteri di valutazione dell’offerta tecnica riportata all’art. 18.1 del Disciplinare, prevede l’indicazione del “Numero di figure professionali adibite al controllo”;
- che, con riguardo al criterio in esame, assume rilevanza il livello di qualificazione e specializzazione delle figure professionali in questione nell’esecuzione dei controlli richiesti, oltre che la frequenza con cui dette figure eseguono le ispezioni e l’estensione del campione oggetto di verifica;
- che, a esempio, un concorrente, pur proponendo un numero elevato di figure professionali da adibire ai controlli, ma con livello di qualificazione basso (poniamo, 10 figure), avendo previsto per ciascuna figura un numero ridotto di controlli nell’arco dell’appalto e su un campione poco esteso (ad es., 1 ispezione cadauno su 1 plesso universitario per ispezione, per un totale di 10 ispezioni e 10 plessi ispezionati), sarebbe avvantaggiato rispetto a un altro concorrente che abbia proposto un numero inferiore di ispettori ma maggiormente qualificati (ad es. 3 ispettori) e con frequenza complessiva di impiego superiore (ad es. 20 ispezioni cadauno per 10 plessi ad ispezione, per un totale di 60 ispezioni e 600 plessi ispezionati) (!);
- che l’attribuzione del relativo punteggio è determinata mediante l’applicazione di una formula matematica, come definita a pag. 23 del Disciplinare di gara;
- che, di conseguenza, in mancanza di una chiara e uniforme definizione degli elementi quantitativi oggetto di valutazione, e quindi di attribuzione dei relativi (sub)punteggi, in base a detta formula matematica, le offerte dei concorrenti potrebbero non essere rapportabili e comparabili tra loro, in quanto basate, ciascuna, su uno o più di detti elementi intesi soggettivamente, e quindi diversamente, da ciascun concorrente;
Per quanto sopra premesso
chiede
esiste un numero minimo di controlli che deve essere svolto nell’arco dell’appalto da ciascuna figura professionale per essere considerata come “figura professionale adibita al controllo”?

CHIARIMENTO N. 26:
Domanda:
Premesso
- che il sub criterio D1 di cui alla tabella n. 8 dei Criteri di valutazione dell’offerta tecnica riportata all’art. 18.1 del Disciplinare, prevede l’indicazione del “Numero di figure professionali adibite al controllo”;
- che, con riguardo al criterio in esame, assume rilevanza il livello di qualificazione e specializzazione delle figure professionali in questione nell’esecuzione dei controlli richiesti, oltre che la frequenza con cui dette figure eseguono le ispezioni e l’estensione del campione oggetto di verifica;
- che, a esempio, un concorrente, pur proponendo un numero elevato di figure professionali da adibire ai controlli, ma con livello di qualificazione basso (poniamo, 10 figure), avendo previsto per ciascuna figura un numero ridotto di controlli nell’arco dell’appalto e su un campione poco esteso (ad es., 1 ispezione cadauno su 1 plesso universitario per ispezione, per un totale di 10 ispezioni e 10 plessi ispezionati), sarebbe avvantaggiato rispetto a un altro concorrente che abbia proposto un numero inferiore di ispettori ma maggiormente qualificati (ad es. 3 ispettori) e con frequenza complessiva di impiego superiore (ad es. 20 ispezioni cadauno per 10 plessi ad ispezione, per un totale di 60 ispezioni e 600 plessi ispezionati) (!);
- che l’attribuzione del relativo punteggio è determinata mediante l’applicazione di una formula matematica, come definita a pag. 23 del Disciplinare di gara;
- che, di conseguenza, in mancanza di una chiara e uniforme definizione degli elementi quantitativi oggetto di valutazione, e quindi di attribuzione dei relativi (sub)punteggi, in base a detta formula matematica, le offerte dei concorrenti potrebbero non essere rapportabili e comparabili tra loro, in quanto basate, ciascuna, su uno o più di detti elementi intesi soggettivamente, e quindi diversamente, da ciascun concorrente;
Per quanto sopra premesso
chiede
qual è l’estensione minima del campione da sottoporre a controllo in ogni verifica?

CHIARIMENTO N. 27:
Domanda:
Premesso
- che il sub criterio D4 di cui alla tabella n. 8 dei Criteri di valutazione dell’offerta tecnica riportata all’art. 18.1 del Disciplinare, prevede l’indicazione del “Numero delle ispezioni a campione/controlli per l’intera durata dell’appalto”;
- che, con riguardo al criterio in esame, assume rilevanza l’estensione del campione oggetto di ciascuna ispezione;
- che l’attribuzione del relativo punteggio è determinata mediante l’applicazione di una formula matematica, come definita a pag. 23 del Disciplinare di gara;
- che, di conseguenza, in mancanza di una chiara e uniforme definizione degli elementi quantitativi oggetto di valutazione, e quindi di attribuzione dei relativi (sub)punteggi, in base a detta formula matematica, le offerte dei concorrenti potrebbero non essere rapportabili e comparabili tra loro, in quanto basate, ciascuna, su uno o più di detti elementi intesi soggettivamente, e quindi diversamente, da ciascun concorrente;
Per quanto sopra premesso
chiede
qual è l’estensione minima del campione da sottoporre a controllo in ciascuna ispezione per la sua computabilità ai fini del presente criterio?

CHIARIMENTO N. 28:
Domanda:
Premesso
- che il sub criterio D4 di cui alla tabella n. 8 dei Criteri di valutazione dell’offerta tecnica riportata all’art. sub)punteggi, in base a detta formula matematica, le offerte dei concorrenti potrebbero non essere rapportabili e comparabili tra loro, in quanto basate, ciascuna, su uno o più di detti elementi intesi soggettivamente, e quindi diversamente, da ciascun concorrente;
Per quanto sopra premesso
chiede
vengono computate allo stesso modo ispezioni condotte su un campione ristretto rispetto ad ispezioni estese ad un campione più ampio, oppure è previsto una somma ponderata, a esempio in base al numero di plessi universitari ispezionati ogni volta?






 
05/11/2019 10:26
Risposta
Risposta CHIARIMENTO N. 12:
La clausola sociale contenuta nel disciplinare di gara al paragrafo 24, nella sua formulazione elastica e non rigida – in conformità all’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo la quale l’obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto va contemperato con la libertà d’impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell’appalto - rimette all’operatore economico concorrente la valutazione in merito all’assorbimento dei lavoratori impiegati dal precedente aggiudicatario.
E’ escluso, pertanto, che una clausola sociale possa consentire alla stazione appaltante di imporre agli operatori economici l’applicazione di un dato contratto collettivo ai lavoratori e dipendenti da assorbire.
Tanto in linea con l’orientamento, anche più recente, del Consiglio di Stato.

Risposta CHIARIMENTO N. 13:
“…..la c.d. “clausola sociale” non comporta in assoluto l’intangibilità della retribuzione, ma la corresponsione di salario equo e adeguato” (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 5444/2018).

Risposta CHIARIMENTO N. 14:
Si confermano i dati contenuti nell’ Allegato n. 7) – Dati Tecnici – Consistenza Numerica Addetti – Busta A.

Risposta CHIARIMENTO N. 15:
E’ rimessa al Concorrente la proposta di ore di formazione in numero complessivo annuo e per ciascun anno di appalto.

Risposta CHIARIMENTO N. 16:
Si rinvia alla risposta di cui al chiarimento n. 15.

Risposta CHIARIMENTO N. 17:
Si intendono i corsi di aggiornamento obbligatori previsti dai CCNL applicabili.

Risposta CHIARIMENTO N. 18:
E’ rimessa al Concorrente la proposta di un numero annuo di corsi di formazione specialistica dedicati, per l’intera durata dell’appalto, al “personale addetto al servizio”, genericamente inteso.

Risposta CHIARIMENTO N. 19:
Si rinvia alla risposta di cui al chiarimento n. 18.

Risposta CHIARIMENTO N. 20:
La risposta è negativa.

Risposta CHIARIMENTO N. 21:
La risposta è affermativa.

Risposta CHIARIMENTO N. 22:
Si deve fare riferimento ad ogni tipologia di assenza.

Risposta CHIARIMENTO N. 23:
E’ da considerare un tempo di preavviso che consenta, ragionevolmente, di non creare - o quantomeno di minimizzare - il disservizio.

Risposta CHIARIMENTO N. 24:
Il sub-criterio D1 richiede la sola indicazione del numero di figure professionali (NON anche il livello di specifica qualificazione) adibite al controllo.

Risposta CHIARIMENTO N. 25:
Non vi è - in atti – specifico riferimento circa il numero minimo di controlli. Lo stesso è rimesso alla discrezionalità del concorrente.

Risposta CHIARIMENTO N. 26:
Non vi è - in atti - specificazione alcuna circa l’estensione minima del campione da sottoporre a controllo. La stessa è rimessa alla discrezionalità del concorrente.

Risposta CHIARIMENTO N. 27:
Si rinvia alla risposta di cui al chiarimento n. 26.

Risposta CHIARIMENTO N. 28:
Ai fini della premialità sarà considerato il numero indicato dal Concorrente per le ispezioni/controlli in genere.

 
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