Gara #77
ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO PER LA DURATA DI 15 MESI DISTINTO IN TRE LOTTI.Informazioni appalto
Categorie merceologiche
Lotti
Aggiudicazione definitiva
Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
---|---|---|
05564080728 | TSE IMPIANTI SRL |
Aggiudicazione definitiva
Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
---|---|---|
04506810722 | AEI S.r.l. |
Aggiudicazione definitiva
Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
---|---|---|
00419790720 | ELETTRICISTI SAN GIUSEPPE SOC. COOP. |
Scadenze
Avvisi
gara ID 77 – Lotto 2 – Esclusione dal prosieguo della gara del RTI RAFFAELE ANGELO - TOSCANO NICOLA
gara ID 77 – Lotto 2 – Esclusione dal prosieguo della gara del concorrente Gipa Costruzioni srl
Comunicazione sospensione procedura ID n. 77 - accordo quadro manutenzione ordinaria degli immobili
Allegati
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1.42 MB |
Chiarimenti
Non è previsto obbligo di sopralluogo assistito. Qualora interessato ad effettuare un sopralluogo, il concorrente può contattare il RUP. Antonio Cotena via mail: antonio.cotena@uniba.it .
Non è previsto obbligo di sopralluogo assistito. Qualora interessato ad effettuare un sopralluogo, il concorrente può contattare il RUP. Antonio Cotena via mail: antonio.cotena@uniba.it .
Con riferimento all’art.93, comma 7, secondo periodo del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., così come modificato dal d.lgs. n.56 del 19.04.2017, la riduzione del 50 per cento si applica anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è comunque cumulabile con quella di cui al primo periodo del citato comma 7.
Il quesito è stato posto il 21/11/2019 alle ore 11:39. Nella mattinata di venerdì 22/11/2019 sono stati perfezionati i CIG, pertanto adesso non dovrebbe più sussistere il problema segnalato. Eventualmente in futuro si riscontrino ulteriori problemi con il PASSOE, preghiamo di segnalarli prontamente mediante l’invio di un nuovo quesito.
la tabella riportata al comma 5 dell’art.4 del CSA non “splitta” la categoria OG11, come erroneamente affermato dal concorrente, ma serve per dimostrare che ricorrono le condizioni di cui al quarto periodo del comma 16 dell’art.79 del D.P.R. 207/2010. Per cui la categoria OG11 è stata individuata in alternativa alle categorie OS3, OS28 e OS30.
1 quesito) : a pag. 1 del bando di gara viene indicato che ciascun lotto ha un importo complessivo di € 900.000,00 di cui 870.000,00 per lavori ed € 30.000,00 per oneri.
a pag 2 sommando gli importi di ciascun lotto l’importo complessivo viene € 966.000,00.
a cosa è dovuta qusta incongruenza?
2 quesito): a pag. 14 del CSA viene riportata una tabella dove nella prima parte esce l’importo dei lavori scritto a pag. 1 del bando e nella seconda parte 1.194.000,00 quale è l’importo corretto?
dovendo la scrivente costituire un ati gli importi riportati al al rigo n. 1 (€ 45.000,00) e 2 (€ 165.000,00) in quale categoria vanni inseriti?
A pag. 14 del CSA viene riportata una tabella in cui sono indicati gli importi dei lavori a misura (per un valore complessivo di € 966.000,00) e gli importi dei servizi e lavori a corpo (per un valore complessivo di € 228.000,00). L’importo di € 1.194.000,00 è dato dalla somma di questi due valori.
Ciò premesso, si precisa che l’importo dei lavori riportato nella prima parte della tabella a pag. 14 del CSA e quello scritto a pag. 1 del bando è riferito esclusivamente all’affidamento e non tiene conto dell’eventuale proroga tecnica, mentre l’importo di € 1.194.000,00 è riferito al valore stimato dell’appalto che si compone dell’importo dell’affidamento e dell’importo dell’eventuale proroga tecnica.
Si precisa altresì che gli importi riportati al rigo n. 1 (€ 45.000,00) e n. 2 (€ 165.000,00) non vanno inseriti in alcuna categoria SOA, trattandosi di importi relativi ai “servizi e lavori a corpo” e, rispettivamente, al minuto mantenimento - pronto intervento e al rilievo edifici. Con riferimento a quest’ultimo servizio, questa Stazione Appaltante ha richiesto, quale ulteriore requisito di partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del Capitolato Speciale d’Appalto, che “il rilievo degli edifici di cui all’Art. 85 dovrà essere firmato da professionista iscritto ad albo professionale (per le specifiche competenze tecniche richieste per l’esecuzione dei rilievi edili ed impiantistici), da almeno cinque anni consecutivi. Il nominativo di tale professionista dovrà essere indicato sin in sede di offerta”.
€ 45.000 minuto mantenimento e pronto intervento
€ 165.000 rilievo degli edifici
€ 517.500 OG11
€ 172.000 OG1/2
Si chiede di chiarire il collegamento con quanto riportato a p. 9 paragrafo 8 del disciplinare per quanto riguarda i requisiti di idoneità, dove si indicano i seguenti importi:
€ 724.500 OG11
€ 241.500 OG1/2
Come precisato all’art. 2, comma 4, del Capitolato Speciale d’Appalto, ai fini della determinazione degli importi delle classifiche per la qualificazione SOA, rileva l’importo riportato nelle tabelle di cui al comma 1 dell’art. 5, in corrispondenza dei righi 4 e 5 e dell’ultima colonna “valore stimato dell’appalto” (€ 724.500,00 per OG11 - € 241.500,00 per OG1/OG2).
in caso affermativo è sufficiente un’unica marca da bollo?
Sì, è possibile. Qualora il concorrente scelga di produrre una sola domanda per più di un lotto, il file della domanda, digitalmente sottoscritto secondo le modalità indicate a pag. 23 del disciplinare di gara, deve essere inserito in ciascuna delle buste telematiche “B Offerta economica” relative ai lotti per l’aggiudicazione dei quali si concorre. Sempre in tale ipotesi è necessario che su tale unica domanda siano esplicitati i CIG di tutti i lotti per l’aggiudicazione dei quali il partecipante intende concorrere.
In tale ipotesi, pur essendo tale unico file della domanda inserito in più di una busta telematica “B Offerta economica”, essendo quindi la domanda unica, l’onere dell’imposta di bollo deve essere assolto una sola volta e nelle modalità dettagliate a pag.24 del disciplinare.
Si precisa che entrambe le associande sono in possesso della OG1, per la classifica minima richiesta.
Sì, è possibile, nel rispetto delle disposizioni relative ai raggruppamenti temporanei di imprese.
Sì, è possibile presentare un’unica domanda di partecipazione in bollo, digitalmente sottoscritta secondo le modalità indicate a pag. 23 del disciplinare di gara,. La domanda deve inoltre indicare tutti i lotti per i quali si intende concorrere.
Trattandosi di accordo quadro, questa procedura di gara non prevede ulteriore documentazione tecnica oltre il Capitolato Speciale di Appalto già pubblicato sulla piattaforma TuttoGare.
Si, i raggruppamenti misti sono consentiti, nel rispetto delle disposizioni relative ai raggruppamenti temporanei di imprese.
No. Il disciplinare prevede la necessità di produrre una specifica garanzia per ogni singolo lotto al quale si concorre.
E’ possibile fare riferimento al Capitolato Speciale di Appalto.
Nel disciplinare tecnico non viene mensionato il suindicato art.76.
Pur non essendo stata riportata nel disciplinare di gara la richiesta dell’indicazione della composizione delle squadre di cui all’art.76, comma 3 del Capitolato Speciale di Appalto, tale indicazione è comunque necessaria. In caso non venga inserita all’interno della Busta “A Documentazione Amministrativa”, sarà oggetto di soccorso istruttorio.
Il contrassegno telematico del bollo va apposto sulla domanda e la domanda deve essere contenuta nella busta telematica B “Offerta economica”.
Si richiama l’art. 4 del Capitolato che richiede il possesso della categoria OG11, class. III;
dichiarando il subappalto al 100% delle singole categorie scorporabili nello specifico:
1° Lotto OG2
2° Lotto OG1
3° Lotto OG1
E’ possibile partecipare a tutti i lotti nella forma proposta.
1. L’Appaltatore ha l’obbligo di istituire almeno n. 3 squadre operative costituite ciascuna almeno da n. 1
elettricista, n. 1 idraulico e n. 1 muratore alle dipendenze del Direttore tecnico o di altro professionista
qualificato almeno diplomato.
2. L’Appaltatore ha l’obbligo di istituire, inoltre, una squadra di pronto intervento costituita almeno da n. 2
elettricisti e n. 2 idraulici alle dipendenze del Direttore tecnico o di altro professionista qualificato almeno
diplomato.
3. Ai sensi dell’articolo 45, comma 4, del Codice, la composizione delle suddette squadre dovrà essere indicata già
nell’offerta con precisazione del nome e delle qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la
relativa prestazione. Inoltre, i nominativi dovranno essere forniti al RUP ed alla DL in occasione della
sottoscrizione del Verbale di Consegna dell’appalto.
LA SCRIVENTE CHIEDE, POSSO SOLO IMPEGNARMI CON AUTODICHIARAZIONE AD ASSUMERE LA SQUADRA TIPO PREVISTA NEL COMMA 2 VISTO CHE AD OGGI LA NOSTRA IMPRESA NON NECESSITA DI 2 ELETTRICISTI E 2 IDRAULICI? NELLA DICHIARAZIONE INDICHEREMO NATURALMENTE CHE IN CASO DI AGGIUDICAZIONE CI IMPEGNAMO AD ASSUMERE LA SQUADRA TIPO.
QUESITO N. 2
A PAG. 13 DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, VENGONO INSERITI I SEGUENTI IMPORTI:
- IMPORTI RELATIVI ALLA CATEGORIA OG11 € 495.000,00 ED OG2 € 165.000,00 PER IL LOTTO 1;
- IMPORTI RELATIVI ALLA CATEGORIA OG11 € 495.000,00 ED OG1 € 165.000,00 PER IL LOTTO 2;
- IMPORTI RELATIVI ALLA CATEGORIA OG11 € 495.000,00 ED OG1 € 165.000,00 PER IL LOTTO 3;
CHE LA NOSTRA IMPRESA COPRE L’IMPORTO DEI LAVORI POSSENDO UNA ATTESTAZIONE SOA PER OG11 CLASSIFICA II E OG2 III BIS E OG1 III BIS.
SI CHIEDE QUINDI è POSSIBILE PARTECIPARE COME IMPRESA SINGOLA?
GLI IMPORTI DI € 45.000,00 PER IL MINUTO MANTENIMENTO E PRONTO INTERVENTO ED € 165.000,00 PER I RILIEVI COME LI CONSIDERO (VISTO CHE SOMMATI AI LAVORI MI FORMANO L’IMPORTO A BASE D’ASTA?)? POSSO COPRIRLI COMUNQUE COME CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIO CON LA CATEGORIA OG2 E OG1 E NON CON LA PREVALENTE VISTO CHE NON DEVO ESEGUIRLI IO MA IL PROGETTISTA?
I nominativi e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire le prestazioni dovranno essere indicate già nell’offerta, in conformità a quanto previsto dall’art.76 del CSA e dall’art.45 comma 4 del Codice.
(Risposta al QUESITO N. 2)
Si rimanda alla risposta al quesito N.6.
Le categorie SOA e le classifiche richieste ai fini delle partecipazione sono tassativamente indicate all’art. 4 del CSA.
E’ necessario indicare la parte che si intende subappaltare. Non è richiesto inserire in sede di gara anche il nominativo del subappaltatore.
Per partecipare alla gara è richiesta la III classifica della cat. OG11.
E’ possibile partecipare con la cat. OG11, class. V suappaltando interamente la OG2.
Si veda la risposta al quesito n.27
E’ possibile indicare quale professionista che eseguirà i rilievi il proprio direttore tecnico avente qualifica di architetto?
E’ possibile, a condizione che il direttore tecnico sia in possesso dei requisiti richiesti all’art. 4 comma 6 del CSA.
Si chiede altresì conferma:
- l’importo da garantire va calcolato su € 900.000,00 e non su € 966.000,00?
- il professionista iscritto ad albo professionale (per le specifiche competenze tecniche richieste per l’esecuzione dei rilievi edili ed impiantistici), da almeno cinque anni consecutivi, dev’essere interno all’azienda o può essere anche esterno?
2) L’importo da garantire con la cauzione provvisoria va calcolato sull’importo a base d’asta, pari ad € 900.000,00;
3) Il professionista può essere anche esterno.
in caso di risposta negativa si chiede se lo stesso debba essere inserito quale allegato alla domanda di partecipazione (quindi nella “Busta B - Offerta Economica”) o quale documento separato da inserire nella “Busta A Offerta Amministrativa”, come alluso nel chiarimento citato.
2. Con riferimento al Paragrafo 16.1 del disciplinare, ultimo capoverso, si chiede conferma che il rilievo degli edifici costituisce un’attività da svolgere solo a seguito dell’aggiudicazione della gara, secondo le modalità descritte nel CSA all’art. 85.
1. si rinvia alla risposta alquesito n. 22.
Si conferma che tale elenco debba essere inserito nella Busta “A Documentazione Amministrativa”.
2. il rilievo degli edifici costituisce un’attività da svolgere solo a seguito dell’aggiudicazione della gara così come disciplinato dall’art. 85 del CSA.