Aggiudicazione definitiva
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Gara #78
Gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di vigilanza armata e di sicurezza degli immobili dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro siti nei comuni di Bari, Taranto e Valenzano (BA)Informazioni appalto
22/11/2019
Aperta
Servizi
€ 676.826,90
Squeo Paolo
Categorie merceologiche
7971
-
Servizi di sicurezza
Lotti
Aggiudicazione definitiva
1
81012112CE
Qualità prezzo
Gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di vigilanza armata e di sicurezza degli immobili dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro siti nei comuni di Bari, Taranto e Valenzano (BA)
In esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.09.2019, l’Università degli studi di Bari Aldo Moro intende affidare il servizio di vigilanza armata e di sicurezza degli immobili universitari, delle aree coperte e scoperte, nonché di tutti i beni mobili ivi contenuti di pertinenza dell’Università medesima, siti nei comuni di Bari, Taranto e Valenzano (BA)
€ 674.546,90
€ 0,00
€ 2.280,00
€ 300.015,29
CdA p.22 29/09/2021
Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
---|---|---|
03677260980 | G4 VIGILANZA |
Seggio di gara
DR 4720
16/12/2019
Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
Squeo | Paolo | presidente |
Marzano | Margherita | Componente |
De Fazio | Maria Teresa | Componente |
Commissione valutatrice
127
21/01/2021
Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
Filograno | Gaetano Roberto | Presidente |
Bavaro | Vincenzo | Componente |
Sardone | Simona | Componente |
Scadenze
06/12/2019 12:00
16/12/2019 12:00
17/12/2019 09:30
Avvisi
Allegati
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184.81 kB | |
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228.47 kB | |
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651.63 kB |
Chiarimenti
27/11/2019 17:19
Quesito #1
Buonasera,
si scrive la presente per richiamare la Vostra attenzione sul paragrafo 7.4 del Disciplinare di gara, dove viene indicato “I requisiti relativi all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, di cui al punto 7.1. lett. a), al possesso di licenza rilasciata dal prefetto ai sensi dell’art. 134 TULPS, per l’esercizio dell’attività di vigilanza, di cui al punto 7.1. lett. b), e alla certificazione di qualità UNI 10891:2000 “Servizi – istituti di vigilanza privata – requisiti”, di cui al punto 7.1. lett. c), devono essere posseduti da:
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.”
Pertanto, si chiede di chiarire se: qualora in un costituendo RTI un solo componente svolga servizi su Taranto anche l’altro partecipante all’RTI, pur non andando a volgere servizi nel Comune di Taranto, debba possedere licenza rilasciata dal prefetto ai sensi dell’art. 134 TULPS, per l’esercizio dell’attività di vigilanza sul Comune di Taranto.
In attesa di riscontro.
Distinti saluti.
si scrive la presente per richiamare la Vostra attenzione sul paragrafo 7.4 del Disciplinare di gara, dove viene indicato “I requisiti relativi all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, di cui al punto 7.1. lett. a), al possesso di licenza rilasciata dal prefetto ai sensi dell’art. 134 TULPS, per l’esercizio dell’attività di vigilanza, di cui al punto 7.1. lett. b), e alla certificazione di qualità UNI 10891:2000 “Servizi – istituti di vigilanza privata – requisiti”, di cui al punto 7.1. lett. c), devono essere posseduti da:
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.”
Pertanto, si chiede di chiarire se: qualora in un costituendo RTI un solo componente svolga servizi su Taranto anche l’altro partecipante all’RTI, pur non andando a volgere servizi nel Comune di Taranto, debba possedere licenza rilasciata dal prefetto ai sensi dell’art. 134 TULPS, per l’esercizio dell’attività di vigilanza sul Comune di Taranto.
In attesa di riscontro.
Distinti saluti.
02/12/2019 15:27
Risposta
Il possesso di licenza prefettizia ai sensi dell’art. 134 TULPS per l’esercizio dell’attività di vigilanza è un requisito di idoneità professionale di carattere soggettivo, indispensabile per l’esercizio dei servizi oggetto della presente procedura di gara. Come tale, pertanto, esso deve essere posseduto da ciascun concorrente e, conseguentemente, in caso di partecipazione in raggruppamento, deve essere posseduto da ciascun operatore economico raggruppato/raggruppando, come imposto dalla natura stessa del servizio oggetto del presente appalto.
Tuttavia, in relazione all’estensione territoriale della licenza, si chiarisce che l’aspetto dimensionale della licenza stessa sotto il profilo territoriale è stato ritenuto cumulabile tra più operatori economici in associazione temporanea. Pertanto:
Tuttavia, in relazione all’estensione territoriale della licenza, si chiarisce che l’aspetto dimensionale della licenza stessa sotto il profilo territoriale è stato ritenuto cumulabile tra più operatori economici in associazione temporanea. Pertanto:
- in caso di concorrente singolo, esso dovrà possedere licenza prefettizia per l’esercizio del servizio di vigilanza nei comuni di Bari, Taranto e Valenzano;
- mentre, in caso di raggruppamento, l’ambito territoriale potrà essere limitato al territorio in cui il componente del raggruppamento svolgerà effettivamente il servizio, permettendo in questo modo a un RTI aggiudicatario di dividersi il territorio sul quale svolgere il servizio.
02/12/2019 12:40
Quesito #2
Buongiorno,
dovendo partecipare alla suddetta gara in RTI orrizontale, il requisito della Licenza prefettizia ex art 134 del TULPS sul territorio di Bari e provincia e Taranto dev’essere posseduta in toto dalla mandataria?
In caso la mandataria possiede solo la Licenza su Bari e Provincia e la mandante possiede quella su Taranto è possibile comunque la partecipazione?
Ringraziandovi anticipatamente, l’occasione è gradita per porgervi Distinti Saluti
dovendo partecipare alla suddetta gara in RTI orrizontale, il requisito della Licenza prefettizia ex art 134 del TULPS sul territorio di Bari e provincia e Taranto dev’essere posseduta in toto dalla mandataria?
In caso la mandataria possiede solo la Licenza su Bari e Provincia e la mandante possiede quella su Taranto è possibile comunque la partecipazione?
Ringraziandovi anticipatamente, l’occasione è gradita per porgervi Distinti Saluti
02/12/2019 17:13
Risposta
Come già chiarito nella “Risposta n. 1”, che si richiama integralmente, ciascun operatore economico componente il raggruppamento dovrà possedere il requisito di idoneità professionale consistente nella licenza prefettizia ex art. 134 TULPS per l’esercizio dell’attività di vigilanza, ma non sarà necessario che tale licenza copra l’intero ambito territoriale interessato dal servizio oggetto del presente appalto.
Pertanto, sì; è consentita la partecipazione di un RTI orizzontale composto dalla mandataria in possesso di licenza prefettizia ad operare sul territorio di Bari e provincia e dalla mandante in possesso di quella ad operare su Taranto.
Pertanto, sì; è consentita la partecipazione di un RTI orizzontale composto dalla mandataria in possesso di licenza prefettizia ad operare sul territorio di Bari e provincia e dalla mandante in possesso di quella ad operare su Taranto.
03/12/2019 15:31
Quesito #3
“Spett.le
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Alla C.A. del RUP Avv. Paolo Squeo
[...]
Con la presente [...] in riferimento ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica di cui al paragrafo 18.1 del Disciplinare di gara, intende segnalare come alcuni di essi destino non poca perplessità e siano affetti da illegittimità.
Infatti, alcuni criteri di valutazione attengono agli aspetti organizzativi, di natura soggettiva, dei concorrenti.
In particolare, ci si riferisce al criterio di valutazione n. 8, il quale stabilisce l’attribuzione di 5 punti a chi abbia una Centrale operativa “sia nei comuni di Bari e Valenzano, sia nel comune di Taranto (per Bari e Valenzano: fino ad una distanza di 15 Km = 2,5 punti; oltre i 15 Km = 0 punti. Per Taranto: fino ad una distanza di 15 Km = 2,5 punti; oltre i 15 Km = 0 punti)”.
In proposito, si osserva che il possesso di una Centrale operativa nei territori dell’appalto, pur non posto quale requisito di partecipazione, altera comunque la par conditio degli operatori, dal momento che la Centrale operativa è il mero punto di raccolta delle segnalazioni automatiche di teleallarme necessarie per il conseguente invio di autopattuglie presenti in zona.
Pertanto, risulta di difficile comprensione e condivisione come la presenza di tale struttura possa incidere sulla qualità ed efficienza del servizio, essendo ben sedici i siti da controllare e dovendo avere la Centrale operativa una calibrata, quanto inutile, posizione in riferimento a questi luoghi presenti nei comuni di Bari, Valenzano e Taranto. Non considerando come poi, invece, per poter correttamente operare è sufficiente avere una Centrale operativa nel territorio nazionale, purchè supportata dalle opportune frequenze radio necessarie anche solo per poter avere la licenza ad operare nel territorio di riferimento, così come già previsto per legge.
Inoltre, in riferimento al criterio di valutazione n. 2, il quale prevede: “in caso di segnalazioni, saranno valutate tempistiche di intervento migliorative offerte rispetto a quelle minime previste nel Capitolato (tempo di intervento inferiore a 15 minuti = 3 punti)”, si chiede di chiarire se i 3 punti assegnati per chi è in grado di intervenire in meno di 15 minuti siano tabellari, come sembrerebbe dalla Vostra dizione “(tempo di intervento inferiore a 15 minuti = 3 punti)”, in quanto, dovendo rispettare le tempistiche prescritte dall’art. 9 del Capitolato speciale, tutti i concorrenti avranno attribuito detto punteggio, altrimenti, qualora ritengano di non riuscirvi, dovrebbero non partecipare alla presente procedura onde evitare di incorrere in inadempienze contrattuali.
* * *
Tutto ciò premesso, si chiede di considerare la possibilità di apportare ai criteri di valutazione dell’Offerta tecnica le modifiche ritenute opportune, ovvero eliminare i criteri di valutazione ritenuti illogici e sproporzionati, in relazione alle osservazioni qui formulate.
Certi di positivo riscontro.
Con l’occasione, si porgono distinti saluti.
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Alla C.A. del RUP Avv. Paolo Squeo
[...]
Con la presente [...] in riferimento ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica di cui al paragrafo 18.1 del Disciplinare di gara, intende segnalare come alcuni di essi destino non poca perplessità e siano affetti da illegittimità.
Infatti, alcuni criteri di valutazione attengono agli aspetti organizzativi, di natura soggettiva, dei concorrenti.
In particolare, ci si riferisce al criterio di valutazione n. 8, il quale stabilisce l’attribuzione di 5 punti a chi abbia una Centrale operativa “sia nei comuni di Bari e Valenzano, sia nel comune di Taranto (per Bari e Valenzano: fino ad una distanza di 15 Km = 2,5 punti; oltre i 15 Km = 0 punti. Per Taranto: fino ad una distanza di 15 Km = 2,5 punti; oltre i 15 Km = 0 punti)”.
In proposito, si osserva che il possesso di una Centrale operativa nei territori dell’appalto, pur non posto quale requisito di partecipazione, altera comunque la par conditio degli operatori, dal momento che la Centrale operativa è il mero punto di raccolta delle segnalazioni automatiche di teleallarme necessarie per il conseguente invio di autopattuglie presenti in zona.
Pertanto, risulta di difficile comprensione e condivisione come la presenza di tale struttura possa incidere sulla qualità ed efficienza del servizio, essendo ben sedici i siti da controllare e dovendo avere la Centrale operativa una calibrata, quanto inutile, posizione in riferimento a questi luoghi presenti nei comuni di Bari, Valenzano e Taranto. Non considerando come poi, invece, per poter correttamente operare è sufficiente avere una Centrale operativa nel territorio nazionale, purchè supportata dalle opportune frequenze radio necessarie anche solo per poter avere la licenza ad operare nel territorio di riferimento, così come già previsto per legge.
Inoltre, in riferimento al criterio di valutazione n. 2, il quale prevede: “in caso di segnalazioni, saranno valutate tempistiche di intervento migliorative offerte rispetto a quelle minime previste nel Capitolato (tempo di intervento inferiore a 15 minuti = 3 punti)”, si chiede di chiarire se i 3 punti assegnati per chi è in grado di intervenire in meno di 15 minuti siano tabellari, come sembrerebbe dalla Vostra dizione “(tempo di intervento inferiore a 15 minuti = 3 punti)”, in quanto, dovendo rispettare le tempistiche prescritte dall’art. 9 del Capitolato speciale, tutti i concorrenti avranno attribuito detto punteggio, altrimenti, qualora ritengano di non riuscirvi, dovrebbero non partecipare alla presente procedura onde evitare di incorrere in inadempienze contrattuali.
* * *
Tutto ciò premesso, si chiede di considerare la possibilità di apportare ai criteri di valutazione dell’Offerta tecnica le modifiche ritenute opportune, ovvero eliminare i criteri di valutazione ritenuti illogici e sproporzionati, in relazione alle osservazioni qui formulate.
Certi di positivo riscontro.
Con l’occasione, si porgono distinti saluti.
05/12/2019 17:11
Risposta
Il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale prevede tra le prestazioni oggetto dell’appalto la presenza della centrale operativa (cfr. art. 10): “Al fine di garantire il raccordo ed il coordinamento dei servizi oggetto dell’appalto”. Pertanto la premialità sarà attribuita secondo quanto prescritto nel criterio di valutazione n.8 del Disciplinare di gara che, pertanto, si conferma.
Con riferimento al criterio di valutazione n. 2, si conferma che trattasi di criterio di tipo tabellare.
È rimessa all’operatore economico l’individuazione del tempo di intervento migliore per garantire il servizio oggetto dell’appalto.
Con riferimento al criterio di valutazione n. 2, si conferma che trattasi di criterio di tipo tabellare.
È rimessa all’operatore economico l’individuazione del tempo di intervento migliore per garantire il servizio oggetto dell’appalto.