Scaduto
Gara #709
Lavori e progettazione esecutiva per la realizzazione, all'interno del Campus scientifico Quagliariello di Bari, dei laboratori didattici e della biblioteca centrale presso il vecchio edificio degli Istituti biologici e la nuova sede del Museo di zoologia 'Lidia Liaci' presso l'edificio ex Botanica.Informazioni appalto
29/06/2025
Aperta
Lavori e progettazione esecutiva
€ 12.210.357,84
Bonsegna Giuditta
Categorie merceologiche
45259
-
Riparazione e manutenzione di impianti
3915
-
Arredi ed attrezzature varie
45262522
-
Lavori edili
Lotti
1
B7759F4D18
H92B22005510006
Qualità prezzo
Lavori e progettazione esecutiva per la realizzazione, all'interno del Campus scientifico Quagliariello di Bari, dei laboratori didattici e della biblioteca centrale presso il vecchio edificio degli Istituti biologici e la nuova sede del Museo di zoologia 'Lidia Liaci' presso l'edificio ex Botanica.
Gli edifici interessati dagli interventi sono:
- “Vecchi Dipartimenti Biologici” per l’intero edificio;
- “Botanica” per parte del primo piano e del secondo.
VECCHI DIPARTIMENTI BIOLOGICI
I lavori hanno ad oggetto la ristrutturazione, il recupero funzionale e la messa in sicurezza antincendio dell’edificio che ospitava i vecchi Dipartimenti Biologici all’interno del Campus Scientifico “Quagliarello” di Bari
Gli interventi sono finalizzati al recupero ad al potenziamento degli spazi didattici oltre che al recupero degli ambienti posti al piano seminterrato ed interrato.
L’intero edifico sarà oggetto degli interventi necessari alla messa in sicurezza antincendio, mentre si procederà alla rifunzionalizzazione dei piani, dal secondo al quinto, ove saranno inseriti i nuovi laboratori scientifico didattici per le esigenze dei Dipartimenti di Biologia, Biotecnologia, Chimica e Farmacia.
Inoltre, il piano rialzato ospiterà la biblioteca centrale scientifica con ampia sala lettura.
L'intervento è finalizzato alla riqualificazione integrale con destinazione d’uso specifica per la quale oggi viene già utilizzata, ma con l’obiettivo di rendere maggiormente funzionali le aree destinate a laboratori, nonché dotarle di servizi annessi (quali gli ambienti living¬room), nella logica di una riqualificazione complessiva e adeguamenti normativi impiantistici.
BOTANICA
I lavori hanno ad oggetto la ristrutturazione e il recupero funzionale di parte degli ambienti posti al piano primo dell’edificio di Botanica all’interno del Campus Scientifico “Quagliarello” di Bari.
Una parte del piano primo del dipartimento di Botanica sarà oggetto di interventi finalizzati al recupero a nuovi spazi museali sempre inseriti nell’ambito delle attività didattiche universitarie. Si procederà alla rifunzionalizzazione del piano, oggi prevalentemente utilizzato a biblioteca e spazi annessi, ove saranno individuati i nuovi spazi da adibirsi agli allestimenti del museo di zoologia del Dipartimento.
Gli ambienti interessati e soggetti a riqualificazione, manterranno sempre la destinazione d’uso di ambienti didattici universitari per la quale oggi viene già utilizzata, ma con l’obiettivo di rendere maggiormente funzionali le aree espositive nonché, dotarle di servizi annessi, nella logica di una riqualificazione complessiva e adeguamenti normativi impiantistici.
Il secondo piano sarà oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria con rifacimento delle pavimentazioni, tinteggiature e ammodernamento degli impianti tecnologici e dei laboratori esistenti.
€ 8.513.198,27
€ 3.204.482,87
€ 492.676,70
Scadenze
26/09/2025 12:00
06/10/2025 12:00
13/10/2025 09:30
Avvisi pubblici
Allegati
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915.15 kB |
Chiarimenti
10/07/2025 13:23
Quesito #1
Dallo schema indicato a pag 8 del bando, sembra che gli importi delle lavorazioni previste dall'appalto specifico non corrispondano alle classifiche SOA effettive (a titolo esemplificativo: OS7 IV € 1.768.469,46, OS3 IV € 1.702.485,07...) e via dicendo... è possibile avere l'indicazione esatta degli importi e delle categorie SOA richieste?
10/07/2025 18:44
Risposta
Importi e classifiche riportati nella tabella 3.2 del disciplinare e nell'art. 6.1 del CSA sono corretti.
La corrispondenza degli importi con le classifiche può essere constatata consultando il sistema di classificazione dei lavori all'art.2, comma 6, lett. b) del CSA, che riproduce quanto previsto dal legislatore all'art.2, comma 4, dell'allegato II.12 al D.lgs 36/2023.
La corrispondenza degli importi con le classifiche può essere constatata consultando il sistema di classificazione dei lavori all'art.2, comma 6, lett. b) del CSA, che riproduce quanto previsto dal legislatore all'art.2, comma 4, dell'allegato II.12 al D.lgs 36/2023.
10/07/2025 16:21
Quesito #2
È possibile ricoprire con la OS30 sia la quota parte di OS6 da noi non posseduta che la OS4 da noi non posseduta per l'intero?
Per intenderci, si chiederebbe l'avvalimento della quota parte di OS30 (OS30 III) al fine di ricoprire con l'avvalimento di OS30, sia la quota parte di OS6 che ci manca, che la OS4?
Per intenderci, si chiederebbe l'avvalimento della quota parte di OS30 (OS30 III) al fine di ricoprire con l'avvalimento di OS30, sia la quota parte di OS6 che ci manca, che la OS4?
10/07/2025 18:45
Risposta
NO. Il concorrente singolo o in raggruppamento, deve essere qualificato per la categoria prevalente OS 30, nel caso di specie, per l'intero importo (€ 2.868.548,52).
Inoltre i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dal concorrente devono da questo essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
Ancora, in caso il concorrente singolo o in raggruppamento sia sprovvisto, di tutto o parte della qualificazione per le categorie OS4 e OS6, come rappresentato nel quesito, dovrà dichiarare la volontà di subappaltare tali lavori (c.d. subappalto qualificante) o la volontà di ricorrere all'avvalimento, producendo, in quest'ultimo caso, sempre in sede di gara, la necessaria documentazione indicata al par. 14.3 del disciplinare.
Inoltre i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dal concorrente devono da questo essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
Ancora, in caso il concorrente singolo o in raggruppamento sia sprovvisto, di tutto o parte della qualificazione per le categorie OS4 e OS6, come rappresentato nel quesito, dovrà dichiarare la volontà di subappaltare tali lavori (c.d. subappalto qualificante) o la volontà di ricorrere all'avvalimento, producendo, in quest'ultimo caso, sempre in sede di gara, la necessaria documentazione indicata al par. 14.3 del disciplinare.
11/07/2025 12:19
Quesito #3
1. Confermate che anche per i criteri quantitativi e tabellari bisogna allegare una relazione tecnica?
2. Confermate che il punteggio tabellare verrà assegnato automaticamente e in valore assoluto, in base alla presenza o assenza nell’offerta dell’elemento richiesto? (Risposta: Sì o No).
3. confermate che, ad esempio, nel criterio 4.4 dell’Art. 3.2.3 del Decreto CAM Edilizia, relativo alle Prestazioni migliorative dei prodotti da costruzione, il numero di prodotti migliorati non influenzerà il punteggio finale, che rimarrà sempre pari a 1?
4. Confermate che le comprove richieste per le dichiarazioni di impegno relative ai CAM da allegare alla domanda di partecipazione saranno richieste solo in fase di aggiudicazione/ esecuzione dei lavori e non in fase di partecipazione?
2. Confermate che il punteggio tabellare verrà assegnato automaticamente e in valore assoluto, in base alla presenza o assenza nell’offerta dell’elemento richiesto? (Risposta: Sì o No).
3. confermate che, ad esempio, nel criterio 4.4 dell’Art. 3.2.3 del Decreto CAM Edilizia, relativo alle Prestazioni migliorative dei prodotti da costruzione, il numero di prodotti migliorati non influenzerà il punteggio finale, che rimarrà sempre pari a 1?
4. Confermate che le comprove richieste per le dichiarazioni di impegno relative ai CAM da allegare alla domanda di partecipazione saranno richieste solo in fase di aggiudicazione/ esecuzione dei lavori e non in fase di partecipazione?
15/07/2025 11:32
Risposta
1.
Si conferma.
Si rammenta, inoltre, quanto specificato al par. 15 "Offerta tecnica" del disciplinare di gara, ovvero "In caso di mancata produzione di documenti o loro parti, necessari all'attribuzione dei punteggi, al relativo criterio è assegnato un punteggio pari a zero".
Pertanto, per i criteri quantitativi e tabellari, nel caso in cui il disciplinare preveda la produzione di ulteriore documentazione, ma l'offerente si sia limitato alla compilazione della scheda offerta tecnica e la commissione pertanto non sia in grado di desumere la particolare soluzione funzionale offerta relativa allo specifico criterio, il concorrente non viene escluso, ma allo specifico criterio è assegnato punteggio pari zero.
2. Si.
3. Si conferma.
4. Si conferma.
Si conferma.
Si rammenta, inoltre, quanto specificato al par. 15 "Offerta tecnica" del disciplinare di gara, ovvero "In caso di mancata produzione di documenti o loro parti, necessari all'attribuzione dei punteggi, al relativo criterio è assegnato un punteggio pari a zero".
Pertanto, per i criteri quantitativi e tabellari, nel caso in cui il disciplinare preveda la produzione di ulteriore documentazione, ma l'offerente si sia limitato alla compilazione della scheda offerta tecnica e la commissione pertanto non sia in grado di desumere la particolare soluzione funzionale offerta relativa allo specifico criterio, il concorrente non viene escluso, ma allo specifico criterio è assegnato punteggio pari zero.
2. Si.
3. Si conferma.
4. Si conferma.
15/07/2025 10:23
Quesito #4
In merito a detta risposta "NO. Il concorrente singolo o in raggruppamento, deve essere qualificato per la categoria prevalente OS 30, nel caso di specie, per l'intero importo (€ 2.868.548,52).
Inoltre i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dal concorrente devono da questo essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
Ancora, in caso il concorrente singolo o in raggruppamento sia sprovvisto, di tutto o parte della qualificazione per le categorie OS4 e OS6, come rappresentato nel quesito, dovrà dichiarare la volontà di subappaltare tali lavori (c.d. subappalto qualificante) o la volontà di ricorrere all'avvalimento, producendo, in quest'ultimo caso, sempre in sede di gara, la necessaria documentazione indicata al par. 14.3 del disciplinare."
Si precisa che, la scrivente, parteciperebbe chiedendo l'avvalimento sia per quota parte mancante di OS30 che per ricoprire, tramite la OS30, le scorporabili OS6 e OS7, di cui la scrivente non possiede la totalità degli importi.
Risulta chiaro che, in quest'ultimo caso, si andrà a dichiarare il subappalto qualificante di queste ultime.
Inoltre i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dal concorrente devono da questo essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
Ancora, in caso il concorrente singolo o in raggruppamento sia sprovvisto, di tutto o parte della qualificazione per le categorie OS4 e OS6, come rappresentato nel quesito, dovrà dichiarare la volontà di subappaltare tali lavori (c.d. subappalto qualificante) o la volontà di ricorrere all'avvalimento, producendo, in quest'ultimo caso, sempre in sede di gara, la necessaria documentazione indicata al par. 14.3 del disciplinare."
Si precisa che, la scrivente, parteciperebbe chiedendo l'avvalimento sia per quota parte mancante di OS30 che per ricoprire, tramite la OS30, le scorporabili OS6 e OS7, di cui la scrivente non possiede la totalità degli importi.
Risulta chiaro che, in quest'ultimo caso, si andrà a dichiarare il subappalto qualificante di queste ultime.
15/07/2025 12:13
Risposta
L'insussistenza del possesso diretto (che, si chiarisce, non contempla il ricorso a subappalto qualificante o avvalimento) della qualificazione nella categoria prevalente OS 30 in capo al concorrente singolo o in raggruppamento, di per se configura autonomo presupposto di inammissibilità della domanda di partecipazione e pertanto è causa di esclusione dalla procedura di affidamento.
Pertanto la soluzione prospettata non è consentita e può essere sanata solo raggruppando ulteriori operatori economici in possesso di qualificazione nella categoria OS 30, sufficiente a coprire la "quota parte mancante di OS30" oltre che il deficit di qualificazione per OS6 e OS7, sempre con riferimento alla categoria OS 30.
Pertanto la soluzione prospettata non è consentita e può essere sanata solo raggruppando ulteriori operatori economici in possesso di qualificazione nella categoria OS 30, sufficiente a coprire la "quota parte mancante di OS30" oltre che il deficit di qualificazione per OS6 e OS7, sempre con riferimento alla categoria OS 30.
16/07/2025 10:05
Quesito #5
1. Si chiede la conferma che in possesso della categoria SOA OG1 classe VI^ si possono eseguire le lavorazioni delle categorie SOA OS6 e OS7;
2. Confermate che le forniture di arredi sono subappaltabili.
2. Confermate che le forniture di arredi sono subappaltabili.
17/07/2025 16:39
Risposta
1. No, in quanto le categorie OS6 e OS7 sono a qualificazione obbligatoria come è indicato nel CSA.
2. Si.
2. Si.
21/07/2025 09:14
Quesito #6
Si chiede conferma che i valori di trasmittanza e isolamento acustico dei serramenti da migliorare sono quelli riportati nel disciplinare, ovvero nella scheda offerta tecnica.
21/07/2025 13:06
Risposta
Si conferma che i valori da migliorare:
- per la trasmittanza dei serramenti, sono quelli contenuti nel CSA: criterio n.1; disciplinare e scheda offerta tecnica: criterio 1.1;
- per l'isolamento acustico dei serramenti, sono quelli contenuti nel CSA: criterio n.2; disciplinare e scheda offerta tecnica: criterio 1.2.
- per la trasmittanza dei serramenti, sono quelli contenuti nel CSA: criterio n.1; disciplinare e scheda offerta tecnica: criterio 1.1;
- per l'isolamento acustico dei serramenti, sono quelli contenuti nel CSA: criterio n.2; disciplinare e scheda offerta tecnica: criterio 1.2.
21/07/2025 17:55
Quesito #7
1)Si chiede di confermare che ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il concorrente debba possedere il requisito di idoneità professionale per la prestazione secondaria (fornitura di arredi), nonché il requisito di capacità tecnica e professionale per la medesima prestazione (fornitura di arredi).
2)Si chiede di confermare che l'avvalimento è consentito per le prestazioni secondarie (forniture di arredi), ma non è consentito per l'iscrizione alla camera di commercio per l'attività di fornitura di arredi, richiesta per il requisito di idoneità professionale.
3)Si chiede di confermare che non è possibile dichiarare il subappalto qualificante per la prestazione secondaria (fornitura di arredi).
2)Si chiede di confermare che l'avvalimento è consentito per le prestazioni secondarie (forniture di arredi), ma non è consentito per l'iscrizione alla camera di commercio per l'attività di fornitura di arredi, richiesta per il requisito di idoneità professionale.
3)Si chiede di confermare che non è possibile dichiarare il subappalto qualificante per la prestazione secondaria (fornitura di arredi).
23/07/2025 12:13
Risposta
1) Si conferma. Si ricorda altresì che l'operatore economico sprovvisto dei citati requisiti di partecipazione, può concorrere in RTI con soggetti in possesso o ricorrere all'avvalimento o dichiarare nel DGUE la volontà di subappaltare la fornitura di arredi, integralmente o per la parte che il concorrente non possiede.
2) Ai termini dell'art. 104, comma 3, del D.lgs. 36/2023: "Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 3 [iscrizione alla camera di commercio per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto], o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto".
Pertanto, la fornitura di arredi dovrà essere eseguita direttamente dall'impresa ausiliaria, ove il concorrente sprovvisto di iscrizione camerale idonea alla fornitura di arredi abbia fatto ricorso in sede di gara all'avvalimento per la copertura dei requisiti di idoneità professionale per la fornitura in parola.
3) Vedasi il chiarimento 1).
2) Ai termini dell'art. 104, comma 3, del D.lgs. 36/2023: "Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 3 [iscrizione alla camera di commercio per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto], o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto".
Pertanto, la fornitura di arredi dovrà essere eseguita direttamente dall'impresa ausiliaria, ove il concorrente sprovvisto di iscrizione camerale idonea alla fornitura di arredi abbia fatto ricorso in sede di gara all'avvalimento per la copertura dei requisiti di idoneità professionale per la fornitura in parola.
3) Vedasi il chiarimento 1).
22/07/2025 08:39
Quesito #8
Si chiese se è possibile partecipare alla procedura con la categoria OG11 in applicazione del principio di assorbenza delle categorie OS3, OS30 e OS28.
23/07/2025 12:14
Risposta
Si, tale facoltà è prevista dall'art. 18, comma 21, dell'Allegato II.12 al D.lgs. 36/2023, altresì, richiamato dall'art. 7, comma 3, del CSA.
31/07/2025 12:42
Quesito #9
In caso di Concorrente sprovvisto di:
6.5 Requisiti di idoneità professionale per la prestazione secondaria (fornitura di arredi);
6.6 Requisiti di capacità economica e finanziaria per la prestazione secondaria (fornitura di arredi);
6.7 Requisiti di capacità tecnica e professionale per la prestazione secondaria (fornitura di arredi),
è possibile partecipare alla gara dichiarando il subappalto integrale di tutte le su citate prestazioni?
6.5 Requisiti di idoneità professionale per la prestazione secondaria (fornitura di arredi);
6.6 Requisiti di capacità economica e finanziaria per la prestazione secondaria (fornitura di arredi);
6.7 Requisiti di capacità tecnica e professionale per la prestazione secondaria (fornitura di arredi),
è possibile partecipare alla gara dichiarando il subappalto integrale di tutte le su citate prestazioni?
01/08/2025 18:01
Risposta
Si, è possibile partecipare, dichiarando il subappalto integrale della fornitura di arredi.
01/08/2025 16:49
Quesito #10
Al criterio 2:
“Miglioramento delle caratteristiche energetiche e funzionali delle unità di climatizzazione esterne: COP”;
“Miglioramento delle caratteristiche energetiche e funzionali delle unità di climatizzazione esterne: EER”;
“Riduzione dell’impatto acustico delle unità esterne di climatizzazione”,
vengono riportate le voci di cme (per semplicità si prende solo la prima NP.CDZ.003) con i relativi valori da migliorare:
2.1 – Tariffa NP.CDZ.003: COP 4,96;
2.15 – Tariffa NP.CDZ.003: EER 4,55;
2.29 – Tariffa NP.CDZ.003: Potenza sonora (modalità normale) 79,5 dB(A).
Analizzando la stessa voce di cme, questa racchiude più impianti con differenti modelli di macchine esterne. (Ad esempio U-10ME2E8 e U-8ME2E8)
Ognuna di queste macchine quindi ha un valore di COP, EER e Potenza sonora differente.
Quale dev’essere, a conti fatti, il parametro che deve esser preso a riferimento?
“Miglioramento delle caratteristiche energetiche e funzionali delle unità di climatizzazione esterne: COP”;
“Miglioramento delle caratteristiche energetiche e funzionali delle unità di climatizzazione esterne: EER”;
“Riduzione dell’impatto acustico delle unità esterne di climatizzazione”,
vengono riportate le voci di cme (per semplicità si prende solo la prima NP.CDZ.003) con i relativi valori da migliorare:
2.1 – Tariffa NP.CDZ.003: COP 4,96;
2.15 – Tariffa NP.CDZ.003: EER 4,55;
2.29 – Tariffa NP.CDZ.003: Potenza sonora (modalità normale) 79,5 dB(A).
Analizzando la stessa voce di cme, questa racchiude più impianti con differenti modelli di macchine esterne. (Ad esempio U-10ME2E8 e U-8ME2E8)
Ognuna di queste macchine quindi ha un valore di COP, EER e Potenza sonora differente.
Quale dev’essere, a conti fatti, il parametro che deve esser preso a riferimento?
04/08/2025 18:02
Risposta
I valori da migliorare contenuti nel disciplinare e nel CSA si riferiscono a coppie di macchine, come indicate nelle schede tecniche pubblicate su internet dal costruttore.
Devono essere migliorati i valori di COP, EER e “Potenza sonora” riportati nel disciplinare, nel CSA, ovvero nella scheda offerta tecnica.
Devono essere migliorati i valori di COP, EER e “Potenza sonora” riportati nel disciplinare, nel CSA, ovvero nella scheda offerta tecnica.
06/08/2025 18:05
Quesito #11
In riferimento alla Vostra risposta al chiarimento n. 10, si desidera precisare che, per quanto riguarda le seguenti voci di computo:
- Tariffa NP.CDZ.003
- Tariffa NP.CDZ.004
- Tariffa NP.CDZ.005
risulta che, all’interno di ciascuna voce, vengono considerati due modelli distinti e differenti di impianti (nello specifico, i modelli 10ME2E8 e U-8ME2E8), i quali presentano valori diversi di COP, EER e potenza sonora.
Tuttavia, nel file relativo alla scheda offerta tecnica è prevista l’indicazione di un unico valore (es. COP) per ciascuna tariffa, come riportato di seguito:
- 2.1 – Tariffa NP.CDZ.003: COP 4,96 → COP = _____
- 2.2 – Tariffa NP.CDZ.004: COP 4,56 → COP = _____
- 2.3 – Tariffa NP.CDZ.005: COP 4,76 → COP = _____
Alla luce di quanto sopra, si chiede di specificare a quale dei due modelli debba riferirsi il valore da migliorare indicato nella scheda tecnica, oppure, in alternativa, se sia necessario procedere al miglioramento delle prestazioni per entrambi i modelli contemplati nella medesima voce di tariffa.
- Tariffa NP.CDZ.003
- Tariffa NP.CDZ.004
- Tariffa NP.CDZ.005
risulta che, all’interno di ciascuna voce, vengono considerati due modelli distinti e differenti di impianti (nello specifico, i modelli 10ME2E8 e U-8ME2E8), i quali presentano valori diversi di COP, EER e potenza sonora.
Tuttavia, nel file relativo alla scheda offerta tecnica è prevista l’indicazione di un unico valore (es. COP) per ciascuna tariffa, come riportato di seguito:
- 2.1 – Tariffa NP.CDZ.003: COP 4,96 → COP = _____
- 2.2 – Tariffa NP.CDZ.004: COP 4,56 → COP = _____
- 2.3 – Tariffa NP.CDZ.005: COP 4,76 → COP = _____
Alla luce di quanto sopra, si chiede di specificare a quale dei due modelli debba riferirsi il valore da migliorare indicato nella scheda tecnica, oppure, in alternativa, se sia necessario procedere al miglioramento delle prestazioni per entrambi i modelli contemplati nella medesima voce di tariffa.
24/08/2025 17:05
Risposta
Come precisato nella risposta al Quesito n. 10, il costruttore ha indicato nella propria scheda tecnica i valori di COP, EER e “Potenza sonora” riferiti alla combinazione della coppia di macchine e non ad una singola macchina.
Tali valori sono quelli riportati nel disciplinare, nel CSA, ovvero nella scheda offerta tecnica e sono quelli da migliorare.
Tali valori sono quelli riportati nel disciplinare, nel CSA, ovvero nella scheda offerta tecnica e sono quelli da migliorare.
08/08/2025 10:25
Quesito #12
Al fine di soddisfare i requisiti richiesti, chiediamo se le qualifiche in OG11 e OS30 possono essere usate congiuntamente e cumulativamente ai fini della qualificazione in gara.
24/08/2025 17:07
Risposta
Si, ma solo se NON riferite al medesimo operatore economico.
22/08/2025 12:16
Quesito #13
La scrivente è in possesso di OS30 IVBIS e OS6 IIIBIS.
E' possibile partecipare alla presente procedura ricoprendo con la prevalente OS30 la quota parte di OS6 di cui siamo carenti (€ 641.607,20)? Dichiarandone, pertanto, il subappalto?
E' possibile partecipare alla presente procedura ricoprendo con la prevalente OS30 la quota parte di OS6 di cui siamo carenti (€ 641.607,20)? Dichiarandone, pertanto, il subappalto?
26/08/2025 19:25
Risposta
In ordine alla necessità di dimostrare il possesso dei requisiti relativi alle categorie OS 30 e OS 6, la soluzione prospettata è ammissibile.
28/08/2025 17:01
Quesito #14
In merito al quesito n.12 relativo alla cumulabilità delle categorie OG11, OS3, OS28 e OS30, è parere della scrivente che detta facoltà debba essere garantita anche all’operatore singolo e non solo ai raggruppamenti d’imprese come confermato tra gli altri dal Consiglio di Stato, Sez. III, con Sentenza n.686 del 01/02/2022 di cui si riportano alcuni estratti:
“12.3. Il punto è se del cumulo potesse o meno beneficiare anche xxx, quale singola impresa in possesso di entrambe le categorie (nel caso in esame: OG 11 III bis e OS 30 IV bis, che se sommate giungerebbero a integrare il requisito di qualificazione richiesto dalla lettera di invito).
13.La risposta è ad avviso del Collegio positiva.
[…]
13.4. Del resto, anche sul piano logico, convince l’argomento efficacemente esposto dal giudice di prime cure, secondo il quale se è possibile (a mente di quanto previsto dal bando e riconosciuto dalla stessa A.T.I. nel proprio ricorso) la sommatoria delle classifiche relative alle categorie “OG11” e “OS30” possedute dai “componenti” di un raggruppamento temporaneo d’imprese, non v’è ragione di negare aprioristicamente la possibilità che detta sommatoria operi anche con riferimento alle “classifiche” possedute da un singolo operatore economico, il quale sia in possesso delle certificazioni in “OG11” e in “OS30” conseguite in forza di certificati di esecuzione diversi.”
Pertanto, si chiede di confermare la possibilità da parte del singolo operatore economico di cumulare le classifiche possedute nelle categorie OG11, OS3, OS28 e OS30 al fine della qualificazione in gara.
“12.3. Il punto è se del cumulo potesse o meno beneficiare anche xxx, quale singola impresa in possesso di entrambe le categorie (nel caso in esame: OG 11 III bis e OS 30 IV bis, che se sommate giungerebbero a integrare il requisito di qualificazione richiesto dalla lettera di invito).
13.La risposta è ad avviso del Collegio positiva.
[…]
13.4. Del resto, anche sul piano logico, convince l’argomento efficacemente esposto dal giudice di prime cure, secondo il quale se è possibile (a mente di quanto previsto dal bando e riconosciuto dalla stessa A.T.I. nel proprio ricorso) la sommatoria delle classifiche relative alle categorie “OG11” e “OS30” possedute dai “componenti” di un raggruppamento temporaneo d’imprese, non v’è ragione di negare aprioristicamente la possibilità che detta sommatoria operi anche con riferimento alle “classifiche” possedute da un singolo operatore economico, il quale sia in possesso delle certificazioni in “OG11” e in “OS30” conseguite in forza di certificati di esecuzione diversi.”
Pertanto, si chiede di confermare la possibilità da parte del singolo operatore economico di cumulare le classifiche possedute nelle categorie OG11, OS3, OS28 e OS30 al fine della qualificazione in gara.
30/08/2025 08:42
Risposta
Si conferma che anche il singolo operatore economico, in possesso di certificazioni in “OG11” e in “OS30” conseguite in forza di certificati di esecuzione diversi, può cumulare dette certificazioni ai fini della qualificazione.
03/09/2025 17:01
Quesito #15
Si richiede di indicare l'interlinea e il carattere da utilizzare per le relazioni tecniche.
04/09/2025 13:40
Risposta
Il Concorrente dovrà fare riferimento alla “cartella editoriale”: pagina composta di 1800 battute (30 righe per 60 battute).
09/09/2025 10:22
Quesito #16
CHIARIMENTO 1: “ In riferimento a tutti i criteri riportati da pag. 32 del disciplinare di gara si legge “relazione tecnica (articolata per paragrafi riferiti agli specifici sub criteri di cui alla tabella dei criteri di valutazione), composta, alternativamente, da non oltre a) 6 cartelle formato A4 comprensive di grafici, schemi o allegati tecnici; b) 3 cartelle formato A3 comprensive di grafici, schemi o allegati tecnici.” Si chiede di esplicitare se vanno redatte sia le cartelle A3 che quelle A4 oppure sono due possibili alternative, tra le quali il concorrente può scegliere quella che preferisce, a sua discrezione.”
CHIARIMENTO 2: “A pag. 35 [rectius, 34] del disciplinare di gara, in corrispondenza della parte relativa all’Offerta Economica, si legge “Il concorrente, a pena di esclusione, inserisce tutta la seguente documentazione dell’Offerta economica, firmata digitalmente, nella relativa busta telematica, secondo le modalità illustrate nel presente disciplinare e più specificatamente dettagliate nelle Norme tecniche di utilizzo della piattaforma telematica. […] c. il cronoprogramma, ex. art.30, comma 3, dell’Allegato I.7 al D.lgs. 36/2023.” Si chiede se è necessario ripresentare il cronoprogramma a base gara nonostante l’Offerta Tecnica non richieda alcuna riduzione temporale o comunque nessun criterio riguardante le tempistiche delle lavorazioni. Pertanto, si chiede di specificare, nel caso in cui sia necessario, le modalità di presentazione del cronoprogramma e si richiede la trasmissione del formato editabile”.
CHIARIMENTO 2: “A pag. 35 [rectius, 34] del disciplinare di gara, in corrispondenza della parte relativa all’Offerta Economica, si legge “Il concorrente, a pena di esclusione, inserisce tutta la seguente documentazione dell’Offerta economica, firmata digitalmente, nella relativa busta telematica, secondo le modalità illustrate nel presente disciplinare e più specificatamente dettagliate nelle Norme tecniche di utilizzo della piattaforma telematica. […] c. il cronoprogramma, ex. art.30, comma 3, dell’Allegato I.7 al D.lgs. 36/2023.” Si chiede se è necessario ripresentare il cronoprogramma a base gara nonostante l’Offerta Tecnica non richieda alcuna riduzione temporale o comunque nessun criterio riguardante le tempistiche delle lavorazioni. Pertanto, si chiede di specificare, nel caso in cui sia necessario, le modalità di presentazione del cronoprogramma e si richiede la trasmissione del formato editabile”.
16/09/2025 11:00
Risposta
CHIARIMENTO 1
È possibile impostare la relazione tecnica scegliendo a propria discrezione o il metodo a) o il metodo b).
CHIARIMENTO 2
Con riferimento alla richiesta circa la necessità di allegare il Cronoprogramma nell’offerta, così come rammentato all'articolo 1, comma 1, del CSA, "Ai sensi dell’articolo 30, comma 3, dell’Allegato I.7 del Codice dei contratti, il cronoprogramma è presentato dal concorrente insieme all’offerta.", e ciò indipendentemente da eventuali riduzioni temporali richieste nell’Offerta Tecnica.
La modalità di presentazione del cronoprogramma e specificata all’articolo 16 del Disciplinare di gara a cui si rinvia.
Con riferimento alla richiesta del formato editabile, si rappresenta che per evitare contenziosi e disparità di trattamento i concorrenti dovranno riferirsi esclusivamente ai documenti di gara.
È possibile impostare la relazione tecnica scegliendo a propria discrezione o il metodo a) o il metodo b).
CHIARIMENTO 2
Con riferimento alla richiesta circa la necessità di allegare il Cronoprogramma nell’offerta, così come rammentato all'articolo 1, comma 1, del CSA, "Ai sensi dell’articolo 30, comma 3, dell’Allegato I.7 del Codice dei contratti, il cronoprogramma è presentato dal concorrente insieme all’offerta.", e ciò indipendentemente da eventuali riduzioni temporali richieste nell’Offerta Tecnica.
La modalità di presentazione del cronoprogramma e specificata all’articolo 16 del Disciplinare di gara a cui si rinvia.
Con riferimento alla richiesta del formato editabile, si rappresenta che per evitare contenziosi e disparità di trattamento i concorrenti dovranno riferirsi esclusivamente ai documenti di gara.
10/09/2025 09:48
Quesito #17
"Si chiede di voler chiarire se, per quanto attiene alla Categoria e ID delle opere: PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA’, FORESTE: P.02 Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la rilevanza dell’opera è prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo, in luogo delle EDILIZIA: E.18, E.19 possano essere applicate la categoria P.01 e seguenti avendo lo stesso grado di complessità della prima citata P.02 e cioè 0,85"
16/09/2025 09:23
Risposta
Il quesito non è pertinente con l'oggetto della procedura di affidamento, in quanto non sono previste opere in categoria P.02.
10/09/2025 17:53
Quesito #18
con riferimento al criterio 5.7 si chiede se per MATERIE PRIME RINNOVABILI possano intendersi anche RICICLABILI.
con riferimento al criterio 5.4 si chiede conferma che si possano proporre materiali da costruzione con caratteristiche migliorate sia ambientali che tecniche.
con riferimento al criterio 5.4 si chiede conferma che si possano proporre materiali da costruzione con caratteristiche migliorate sia ambientali che tecniche.
16/09/2025 09:28
Risposta
I "materiali rinnovabili" sono sostanze che si rigenerano naturalmente su una scala temporale umana, rendendoli praticamente inesauribili.
I materiali rinnovabili più comuni sono il legno delle foreste, le fibre tessili vegetali come il cotone e il lino, la biomassa (come scarti agricoli o forestali), e le risorse animali per pellame e lana, da cui si ottengono prodotti rigenerabili attraverso processi naturali rapidi.
I materiali riciclabili sono i rifiuti che possono essere recuperati e trasformati in nuove materie prime o prodotti, riducendo così la quantità di rifiuti in discarica e il consumo di risorse naturali. Tra i più comuni ci sono carta e cartone, vetro, alluminio e acciaio, alcune plastiche e tessuti, legno e rifiuti organici.
Pertanto, in linea generale, per MATERIE PRIME RINNOVABILI non può intendersi anche RICICLABILI.
I materiali rinnovabili più comuni sono il legno delle foreste, le fibre tessili vegetali come il cotone e il lino, la biomassa (come scarti agricoli o forestali), e le risorse animali per pellame e lana, da cui si ottengono prodotti rigenerabili attraverso processi naturali rapidi.
I materiali riciclabili sono i rifiuti che possono essere recuperati e trasformati in nuove materie prime o prodotti, riducendo così la quantità di rifiuti in discarica e il consumo di risorse naturali. Tra i più comuni ci sono carta e cartone, vetro, alluminio e acciaio, alcune plastiche e tessuti, legno e rifiuti organici.
Pertanto, in linea generale, per MATERIE PRIME RINNOVABILI non può intendersi anche RICICLABILI.
10/09/2025 17:54
Quesito #19
1. con riferimento al criterio 5.7 si chiede se per MATERIE PRIME RINNOVABILI possano intendersi anche RICICLABILI.
2. con riferimento al criterio 5.4 si chiede conferma che si possano proporre materiali da costruzione con caratteristiche migliorative sia ambientali che tecniche.
2. con riferimento al criterio 5.4 si chiede conferma che si possano proporre materiali da costruzione con caratteristiche migliorative sia ambientali che tecniche.
16/09/2025 09:42
Risposta
1. Si rinvia al punto 1 del chiarimento al quesito n.18.
2. È possibile proporre prodotti migliorativi anche dal punto di vista tecnico oltre che dal punto di vista ambientale, ma la miglioria deve riguardare caratteristiche oggettive, documentate e non opinabili, pena il rischio di non rispondenza alla richiesta del criterio premiante riferito a “stesse prestazioni tecniche”. Resta inteso che il punteggio premiante viene attribuito solo per migliorie ambientali, indicate nel disciplinare di gara.
2. È possibile proporre prodotti migliorativi anche dal punto di vista tecnico oltre che dal punto di vista ambientale, ma la miglioria deve riguardare caratteristiche oggettive, documentate e non opinabili, pena il rischio di non rispondenza alla richiesta del criterio premiante riferito a “stesse prestazioni tecniche”. Resta inteso che il punteggio premiante viene attribuito solo per migliorie ambientali, indicate nel disciplinare di gara.
11/09/2025 11:22
Quesito #20
In merito al criterio di valutazione “4.5 – Art. 3.2.6 Decreto CAM Edilizia: Capacità tecnica dei posatori”, il Disciplinare di gara riporta che il punteggio premiante (pari a 1 punto) sarà attribuito all’operatore economico che si avvale di posatori professionisti, esperti nella posa dei materiali da installare” (cfr. pag. 39 del Disciplinare di gara) è possibile presentare una dichiarazione di impegno con la quale in caso di aggiudicazione si impegna a fornire posatori professionisti esperti nella posa dei materiali da installare”?
16/09/2025 08:39
Risposta
Differentemente da altri criteri di valutazione, per i quali il decreto n. 256 del 23 giugno 2022, come modificato da ultimo dal decreto 5 agosto 2024, (cd. CAM edilizia) prevede per la verifica (da eseguirsi a cura della commissione ) che "L’appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare ..." (es. criterio 3.2.7.1), la verifica del criterio 3.2.6 "Capacità tecnica dei posatori" prevede "Presentazione dei profili curriculari dei posatori professionisti incaricati per la posa ...".
Pertanto la risposta al quesito posto è negativa.
Pertanto la risposta al quesito posto è negativa.
12/09/2025 12:11
Quesito #21
Si chiede di voler chiarire se in caso di partecipazione in RTI, il punteggio per il possesso della certificazione ISO 14001 (o equivalente),
venga attribuito nel caso in cui tutte le imprese del raggruppamento siano in possesso della certificazione, oppure sia sufficiente che almeno una delle imprese componenti il RTI disponga della certificazione.
venga attribuito nel caso in cui tutte le imprese del raggruppamento siano in possesso della certificazione, oppure sia sufficiente che almeno una delle imprese componenti il RTI disponga della certificazione.
16/09/2025 08:41
Risposta
In caso di partecipazione in RTI, il punteggio per il possesso della certificazione ISO 14001 (o equivalente), viene attribuito solo nel caso in cui tutte le imprese del raggruppamento dimostrino il possesso della suddetta certificazione, anche mediante avvalimento (*).
(*) cfr. (ex multis, Ad. Plen Cons. Stato 4 novembre 2016, n. 23; Cons. Stato, V, 27 luglio 2017, n. 3710; Cons. Stato, V, 17 maggio 2018, n. 2953; Cons. Stato, III, 8 ottobre 2018, n. 5765) e da altri successivi (Cons. Stato, V, 10 settembre 2018, n. 5287; 20 novembre 2018, n. 6551; 18 marzo 2019, n. 1730)
(*) cfr. (ex multis, Ad. Plen Cons. Stato 4 novembre 2016, n. 23; Cons. Stato, V, 27 luglio 2017, n. 3710; Cons. Stato, V, 17 maggio 2018, n. 2953; Cons. Stato, III, 8 ottobre 2018, n. 5765) e da altri successivi (Cons. Stato, V, 10 settembre 2018, n. 5287; 20 novembre 2018, n. 6551; 18 marzo 2019, n. 1730)
12/09/2025 15:39
Quesito #22
Con riferimento ai criteri CAM richiesti in offerta tecnica, si chiede di confermare che i soli punti - seppur con punteggio tabellare - dove è richiesto di allegare anche della documentazione sono i seguenti: 5.3 -5.4 - 5.5. Per gli altri punti del criterio CAM, come indicato nel bando, si chiede conferma che basti spuntare la casella andando a dimostrare quanto dichiarato in fase esecutiva.
16/09/2025 08:28
Risposta
Nella tabella contenuta nel par.15 del disciplinare di gara e all'art. 108.5 e sub-paragrafi del CSA è indicata la documentazione da produrre nell'offerta tecnica, relativa ai criteri CAM.
15/09/2025 12:53
Quesito #23
Quesito relativo al Lotto 1 – Chiarimenti sul criterio n.1 dell’offerta tecnica (sub-criteri 1.1 e 1.2 – pag. 36 del documento “01.disciplinare.di.gara”).
Si chiedono chiarimenti in merito alla corretta interpretazione di alcune voci di computo relative ai serramenti esterni:
1) I serramenti identificati come F16 ed F22 risultano inseriti nel computo metrico come portefinestre. Trattandosi di elementi di ingresso all’edificio, sembrerebbero configurarsi invece come porte vetrate. Si chiede conferma di tale interpretazione ai fini della corretta formulazione dell’offerta tecnica.
2) Il serramento F31 è indicato nel computo metrico come portafinestra, mentre in planimetria risulta classificato come REI 120. Qualora l’indicazione riportata in planimetria fosse corretta e l’elemento dovesse effettivamente garantire una resistenza al fuoco REI 120, si ritiene che lo stesso debba essere considerato una porta tagliafuoco, presumibilmente metallica, in quanto difficilmente una porta vetrata può soddisfare tale requisito. Si chiede pertanto conferma di tale interpretazione, anche al fine di poter formulare correttamente l’offerta tecnica.
Si chiedono chiarimenti in merito alla corretta interpretazione di alcune voci di computo relative ai serramenti esterni:
1) I serramenti identificati come F16 ed F22 risultano inseriti nel computo metrico come portefinestre. Trattandosi di elementi di ingresso all’edificio, sembrerebbero configurarsi invece come porte vetrate. Si chiede conferma di tale interpretazione ai fini della corretta formulazione dell’offerta tecnica.
2) Il serramento F31 è indicato nel computo metrico come portafinestra, mentre in planimetria risulta classificato come REI 120. Qualora l’indicazione riportata in planimetria fosse corretta e l’elemento dovesse effettivamente garantire una resistenza al fuoco REI 120, si ritiene che lo stesso debba essere considerato una porta tagliafuoco, presumibilmente metallica, in quanto difficilmente una porta vetrata può soddisfare tale requisito. Si chiede pertanto conferma di tale interpretazione, anche al fine di poter formulare correttamente l’offerta tecnica.
16/09/2025 09:17
Risposta
1)
Per quanto riguarda la “portafinestra” il sito https://www.treccani.it/vocabolario riporta la seguente definizione: “pòrta-finèstra (anche 'pòrta finèstra' e portafinèstra) s. f. (pl. pòrte-finèstre). – Porta che, a differenza delle comuni porte verso l’esterno, è munita di infissi a vetri per permettere l’entrata della luce naturale e, a differenza della comune finestra, è aperta fino a terra per consentire il passaggio delle persone; viene adottata spec. per dare accesso ai balconi, alle terrazze, ai giardini.”
Per quanto la “porta vetrata”, invece, nel suddetto sito non esiste un termine specifico.
Facendo una ricerca nel web si è trovato quanto segue:
“La portafinestra è il termine generico per una porta vetrata che arriva fino a terra e permette l'ingresso della luce, mentre la portavetrata è un sinonimo di portafinestra con enfasi sulle ampie vetrate, spesso panoramiche, e può essere a battente, scorrevole o a libro. La differenza sta nell'uso comune: "portafinestra" si riferisce alla funzionalità di accesso e luce, mentre "portavetrata" enfatizza l'aspetto estetico e la luminosità offerta da una grande superficie vitrea.”
2)
Non è possibile rispondere al quesito, in quanto lo stesso non ha indicato la planimetria a cui si riferisce l’eccezione sul serramento F31, e quindi non è possibile effettuare gli opportuni riscontri.
Per quanto riguarda la “portafinestra” il sito https://www.treccani.it/vocabolario riporta la seguente definizione: “pòrta-finèstra (anche 'pòrta finèstra' e portafinèstra) s. f. (pl. pòrte-finèstre). – Porta che, a differenza delle comuni porte verso l’esterno, è munita di infissi a vetri per permettere l’entrata della luce naturale e, a differenza della comune finestra, è aperta fino a terra per consentire il passaggio delle persone; viene adottata spec. per dare accesso ai balconi, alle terrazze, ai giardini.”
Per quanto la “porta vetrata”, invece, nel suddetto sito non esiste un termine specifico.
Facendo una ricerca nel web si è trovato quanto segue:
“La portafinestra è il termine generico per una porta vetrata che arriva fino a terra e permette l'ingresso della luce, mentre la portavetrata è un sinonimo di portafinestra con enfasi sulle ampie vetrate, spesso panoramiche, e può essere a battente, scorrevole o a libro. La differenza sta nell'uso comune: "portafinestra" si riferisce alla funzionalità di accesso e luce, mentre "portavetrata" enfatizza l'aspetto estetico e la luminosità offerta da una grande superficie vitrea.”
2)
Non è possibile rispondere al quesito, in quanto lo stesso non ha indicato la planimetria a cui si riferisce l’eccezione sul serramento F31, e quindi non è possibile effettuare gli opportuni riscontri.
16/09/2025 13:07
Quesito #24
In relazione al criterio di valutazione del sistema di controllo antitaccheggio si richiede:
1. numero indicativo di libri da taccheggiare;
2. se i libri sono destinati ad uscire dalla biblioteca per la consultazione, o no.
1. numero indicativo di libri da taccheggiare;
2. se i libri sono destinati ad uscire dalla biblioteca per la consultazione, o no.
21/09/2025 11:30
Risposta
1. Il numero dei libri indiato si aggira approssimativamente sulle 300.000 unità.
2. Al momento la Sezione Edilizia non ha informazioni in merito in quanto la gestione dei testi sarà definita dal Sistema Bibliotecario di Ateneo in sede di allestimento della nuova biblioteca.
2. Al momento la Sezione Edilizia non ha informazioni in merito in quanto la gestione dei testi sarà definita dal Sistema Bibliotecario di Ateneo in sede di allestimento della nuova biblioteca.
16/09/2025 17:44
Quesito #25
Si richiede se la biblioteca ha già in essere un impianto di videosorveglianza.
In caso affermativo, è possibile ricevere marca e modello delle telecamere e del sistema di gestione?
In caso affermativo, è possibile ricevere marca e modello delle telecamere e del sistema di gestione?
18/09/2025 19:51
Risposta
Il Concorrente interessato a tali informazioni può concordare un sopralluogo, così come riportato nel Disciplinare di Gara, per rilevare di persona i dati richiesti.
17/09/2025 13:42
Quesito #26
Si chiede un chiarimento in merito all'avvalimento per mancanza di requisiti della categoria prevalente OS30 (cosiddetto avvalimento operativo).
Al punto 7, pag. 18 del disciplinare di gara, è riportato nell'incipit: "L’avvalimento, di cui all’art.104 e all’art.26 dell’Allegato II.12 al Codice, è ammesso senza limiti sia per tutti i lavori ricompresi nella prestazione principale (categorie: OS 30, OS 6, OS 7, OS 3, OS 28, OG 1 e OS 4), che per tutte le prestazioni secondarie (servizio di progettazione, fornitura di arredi)". In sostanza, nel disciplinare si ammette la possibilità dell'avvalimento della categoria prevalente OS30.
Dalle risposte a precedenti chiarimenti, invece, si evince che non sia consentito l'avvalimento della categoria prevalente OS30.
Si chiede di fare chiarezza dato il contrasto tra i chiarimenti e il disciplinare di gara.
Al punto 7, pag. 18 del disciplinare di gara, è riportato nell'incipit: "L’avvalimento, di cui all’art.104 e all’art.26 dell’Allegato II.12 al Codice, è ammesso senza limiti sia per tutti i lavori ricompresi nella prestazione principale (categorie: OS 30, OS 6, OS 7, OS 3, OS 28, OG 1 e OS 4), che per tutte le prestazioni secondarie (servizio di progettazione, fornitura di arredi)". In sostanza, nel disciplinare si ammette la possibilità dell'avvalimento della categoria prevalente OS30.
Dalle risposte a precedenti chiarimenti, invece, si evince che non sia consentito l'avvalimento della categoria prevalente OS30.
Si chiede di fare chiarezza dato il contrasto tra i chiarimenti e il disciplinare di gara.
18/09/2025 17:26
Risposta
Anzitutto si confermano le richiamate previsioni del disciplinare di gara.
Nonostante il quesito sia carente di riferimenti ai precedenti chiarimenti in materia, da una ricognizione dei quesiti proposti e chiarimenti forniti precedentemente, si assume che i chiarimenti richiamati siano quelli forniti ai quesiti n.2 e il n.4.
L'art. 104 del d.lgs 36/2023, al comma 2, prevede che il contratto di avvalimento ha ad "oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta".
Considerato che le dotazioni oggetto del contratto sono funzionali e strettamente correlate all'esecuzione della specifica prestazione per la quale il concorrente risulta sprovvisto in proprio, il contratto non può che risultare strettamente legato alla prestazione da eseguire e funzionale alla stessa, senza possibili estensioni della propria funzione, mediante applicazione indiretta.
L'art. 30 dell'allegato II.12 al d.lgs. 36/2023
prevede che:
"Il concorrente singolo può partecipare alla gara
(A) qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori
(B) ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi.
(C) I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente."
Dunque, stipulare un contratto di avvalimento, come prospettato nel quesito n.2, avente ad oggetto dotazioni specifiche per la categoria prevalente OS 30, al fine di coprire i requisiti mancanti per le scorporabili OS 6 e OS 4, per le quali sono necessarie dotazioni specifiche differenti, risulterebbe, quindi, una contraddizione in termini, che snaturerebbe le finalità attribuite dal legislatore all'oggetto del contratto di avvalimento con la conseguente estensione dell'operatività dell'avvalimento oltre il perimetro applicativo tracciato dal legislatore.
Se ne deduce pacificamente che l'istituto dell'avvalimento risulti applicabile esclusivamente al caso (B).
Nonostante il quesito sia carente di riferimenti ai precedenti chiarimenti in materia, da una ricognizione dei quesiti proposti e chiarimenti forniti precedentemente, si assume che i chiarimenti richiamati siano quelli forniti ai quesiti n.2 e il n.4.
L'art. 104 del d.lgs 36/2023, al comma 2, prevede che il contratto di avvalimento ha ad "oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta".
Considerato che le dotazioni oggetto del contratto sono funzionali e strettamente correlate all'esecuzione della specifica prestazione per la quale il concorrente risulta sprovvisto in proprio, il contratto non può che risultare strettamente legato alla prestazione da eseguire e funzionale alla stessa, senza possibili estensioni della propria funzione, mediante applicazione indiretta.
L'art. 30 dell'allegato II.12 al d.lgs. 36/2023
prevede che:
"Il concorrente singolo può partecipare alla gara
(A) qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori
(B) ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi.
(C) I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente."
Dunque, stipulare un contratto di avvalimento, come prospettato nel quesito n.2, avente ad oggetto dotazioni specifiche per la categoria prevalente OS 30, al fine di coprire i requisiti mancanti per le scorporabili OS 6 e OS 4, per le quali sono necessarie dotazioni specifiche differenti, risulterebbe, quindi, una contraddizione in termini, che snaturerebbe le finalità attribuite dal legislatore all'oggetto del contratto di avvalimento con la conseguente estensione dell'operatività dell'avvalimento oltre il perimetro applicativo tracciato dal legislatore.
Se ne deduce pacificamente che l'istituto dell'avvalimento risulti applicabile esclusivamente al caso (B).
18/09/2025 11:43
Quesito #27
In relazione alla procedura di gara codesta S.A. ha precisato nel disciplinare che il CCNL applicato ai dipendenti per le opere di cui alla categoria OS30 è classificato con il codice alfanumerico C018.
Al riguardo si chiede se i CCNL classificati con il codice alfanumerico C011 e C030 sono ritenuti equivalenti ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1 dell’allegato I.01 al codice dei contratti, in analogia a quanto definito dal comma 2 del medesimo articolo.
Al riguardo si chiede se i CCNL classificati con il codice alfanumerico C011 e C030 sono ritenuti equivalenti ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1 dell’allegato I.01 al codice dei contratti, in analogia a quanto definito dal comma 2 del medesimo articolo.
18/09/2025 19:33
Risposta
La previsione di cui la richiamato comma 2 opera ex lege.
La previsione ex comma 1 richiede una verifica della stazione appaltante "con le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'allegato I.01", come previsto al comma 4 dell'art. 11 del d.lgs. 36/2023.
Pertanto non è questa la sede in cui è prevista la verifica di equivalenza ex comma 1.
La previsione ex comma 1 richiede una verifica della stazione appaltante "con le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'allegato I.01", come previsto al comma 4 dell'art. 11 del d.lgs. 36/2023.
Pertanto non è questa la sede in cui è prevista la verifica di equivalenza ex comma 1.
18/09/2025 12:57
Quesito #28
Con riguardo alla documentazione richiesta per la busta amministrativa, si chiede conferma che il Patto di integrità dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro possa essere sottoscritto digitalmente dal Legale rappresentante / Procuratore a nome e per conto anche degli altri Legali rappresentanti e dei Direttori Tecnici.
18/09/2025 19:37
Risposta
È sufficiente che il patto di integrità sia sottoscritto da un legale rappresentante e da un direttore tecnico dell'impresa.
18/09/2025 18:52
Quesito #29
In merito al criterio di valutazione relativo alla “Riduzione dell’impatto acustico delle unità esterne di climatizzazione” (sub-criteri da 2.8 a 2.14 a pag. 37 del Disciplinare di gara), il Disciplinare precisa che sarà attribuito il massimo coefficiente (pari a 1) all’offerta migliore.
Poiché trattasi di “elementi quantitativi” e non discrezionali (come riportato al paragrafo 17.2 del Disciplinare di gara a pag. 41), al fine di interpretare correttamente la modalità di attribuzione del coefficiente pari a uno per l’offerta migliore, si chiede di rispondere alla seguente richiesta di chiarimento, che rappresenta una situazione tipo semplificata ma possibile.
Supponiamo che partecipino alla procedura 2 concorrenti, chiamati “X” e “Y”.
Concorrente “X”: offre macchine con potenze sonore espresse da valori di dB(A) MIGLIORI rispetto al Concorrente “Y”. Nella Relazione tecnica NON offre barriere acustiche o sistemi di schermatura e NON inserisce il calcolo dell’impatto acustico con riferimento alla distanza dai ricettori.
Concorrente “Y”: offre macchine con potenze sonore espresse da valori di dB(A) PEGGIORI rispetto al Concorrente “X”. Nella Relazione tecnica, illustra la PREVISIONE di barriere acustiche, sistemi di schermatura e REDIGE il calcolo dell’impatto acustico con riferimento alla distanza dai ricettori.
Il coefficiente pari a uno verrà assegnato al concorrente “X” o Y”?
Poiché trattasi di “elementi quantitativi” e non discrezionali (come riportato al paragrafo 17.2 del Disciplinare di gara a pag. 41), al fine di interpretare correttamente la modalità di attribuzione del coefficiente pari a uno per l’offerta migliore, si chiede di rispondere alla seguente richiesta di chiarimento, che rappresenta una situazione tipo semplificata ma possibile.
Supponiamo che partecipino alla procedura 2 concorrenti, chiamati “X” e “Y”.
Concorrente “X”: offre macchine con potenze sonore espresse da valori di dB(A) MIGLIORI rispetto al Concorrente “Y”. Nella Relazione tecnica NON offre barriere acustiche o sistemi di schermatura e NON inserisce il calcolo dell’impatto acustico con riferimento alla distanza dai ricettori.
Concorrente “Y”: offre macchine con potenze sonore espresse da valori di dB(A) PEGGIORI rispetto al Concorrente “X”. Nella Relazione tecnica, illustra la PREVISIONE di barriere acustiche, sistemi di schermatura e REDIGE il calcolo dell’impatto acustico con riferimento alla distanza dai ricettori.
Il coefficiente pari a uno verrà assegnato al concorrente “X” o Y”?
19/09/2025 13:44
Risposta
Premesso che l’assegnazione dei punteggi sarà attribuito secondo le formule riportate nei documenti di gara, si specifica che come indicato all’art. 108.2 del CSA,
“Le migliorie saranno valutate sulla base di una relazione tecnica contenente:
- i valori di emissione sonora dichiarati dal produttore;
- le modalità di schermatura adottate;
- il calcolo dell’impatto acustico con riferimento alla distanza dai ricettori.”
La relazione tecnica dovrà riportare il calcolo dei dB(A) da riportare nella scheda offerta.
Come riportato nei documenti di gara, per l’offerta dovrà essere prodotta una:
“1. Relazione (articolata per paragrafi relativi a ciascun sub-punteggio da assegnare) relativa ai suddetti elementi nel numero massimo di:
a) 6 cartelle formato A4 comprensive di grafici, schemi o allegati tecnici; o alternativamente,
b) 3 cartelle formato A3 comprensive di grafici, schemi o allegati tecnici.
2. Non saranno prese in considerazioni le ulteriori cartelle rispetto a quelle indicate al comma 1.”
Nel caso di specie, i valori di dB(A) indicati nella Scheda Offerta dal concorrente X dovranno essere giustificati almeno tramite la scheda tecnica della macchina proposta.
Si rammenta, in proposito, che così come riportato al paragrafo 15 del Disciplinare di gara, “L’offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.”
“Le migliorie saranno valutate sulla base di una relazione tecnica contenente:
- i valori di emissione sonora dichiarati dal produttore;
- le modalità di schermatura adottate;
- il calcolo dell’impatto acustico con riferimento alla distanza dai ricettori.”
La relazione tecnica dovrà riportare il calcolo dei dB(A) da riportare nella scheda offerta.
Come riportato nei documenti di gara, per l’offerta dovrà essere prodotta una:
“1. Relazione (articolata per paragrafi relativi a ciascun sub-punteggio da assegnare) relativa ai suddetti elementi nel numero massimo di:
a) 6 cartelle formato A4 comprensive di grafici, schemi o allegati tecnici; o alternativamente,
b) 3 cartelle formato A3 comprensive di grafici, schemi o allegati tecnici.
2. Non saranno prese in considerazioni le ulteriori cartelle rispetto a quelle indicate al comma 1.”
Nel caso di specie, i valori di dB(A) indicati nella Scheda Offerta dal concorrente X dovranno essere giustificati almeno tramite la scheda tecnica della macchina proposta.
Si rammenta, in proposito, che così come riportato al paragrafo 15 del Disciplinare di gara, “L’offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.”
18/09/2025 18:53
Quesito #30
In merito al criterio di valutazione relativo alla “Riduzione dell’impatto acustico delle unità esterne di climatizzazione” (di cui ai sub-criteri da 2.8 a 2.14 a pag. 37 del Disciplinare di gara), si evince che sarà attribuito il massimo coefficiente (pari a 1) all’offerta migliore.
Tuttavia, non è di facile interpretazione la richiesta della S.A. nonchè la modalità di attribuzione di tale coefficiente.
Al fine di garantire i principi di imparzialità, trasparenza e par condicio tra gli operatori economici, si chiede se la seguente interpretazione è corretta o, in caso negativo, si chiedono chiarimenti in merito alla corretta interpretazione.
1. Si conferma che i concorrenti dovranno riportare nella “scheda offerta” il valore di dB(A) relativo alla SOLA potenza sonora delle unità esterne di climatizzazione migliorative rispetto a quelle previste a base di gara e identificate con cod. PA.IM.026, PA.IM.027, PA.IM.028, PA.IM.029, PA.IM.069, PA.IM.070, PA.IM.071?
2. Si conferma che il massimo coefficiente (pari a 1) sarà attribuito al concorrente che riporterà nella “scheda offerta” il valore di dB(A) più basso relativo alla SOLA potenza sonora delle unità esterne di climatizzazione offerte rispetto a quelle previste a base di gara e identificate con i codici di cui al punto precedente?
3. Si conferma che il valore di dB(A) relativo alla SOLA potenza sonora delle unità esterne da riportare nella “scheda offerta” dovrà essere desunto e dimostrato dalla scheda tecnica della macchina da allegare all’Offerta tecnica?
4. Si conferma che l’eventuale utilizzo di soluzioni migliorative che includano eventuali “barriere acustiche o sistemi di schermatura” o “ottimizzazione della posizione delle unità” (citati nel Disciplinare di gara) NON contribuisca all’assegnazione del coefficiente (pari a 1 per l’offerta migliore)?
5. Si conferma che il “calcolo dell’impatto acustico” con riferimento alla distanza dei ricettori NON contribuisca all’assegnazione del coefficiente (pari a 1 per l’offerta migliore)?
Tuttavia, non è di facile interpretazione la richiesta della S.A. nonchè la modalità di attribuzione di tale coefficiente.
Al fine di garantire i principi di imparzialità, trasparenza e par condicio tra gli operatori economici, si chiede se la seguente interpretazione è corretta o, in caso negativo, si chiedono chiarimenti in merito alla corretta interpretazione.
1. Si conferma che i concorrenti dovranno riportare nella “scheda offerta” il valore di dB(A) relativo alla SOLA potenza sonora delle unità esterne di climatizzazione migliorative rispetto a quelle previste a base di gara e identificate con cod. PA.IM.026, PA.IM.027, PA.IM.028, PA.IM.029, PA.IM.069, PA.IM.070, PA.IM.071?
2. Si conferma che il massimo coefficiente (pari a 1) sarà attribuito al concorrente che riporterà nella “scheda offerta” il valore di dB(A) più basso relativo alla SOLA potenza sonora delle unità esterne di climatizzazione offerte rispetto a quelle previste a base di gara e identificate con i codici di cui al punto precedente?
3. Si conferma che il valore di dB(A) relativo alla SOLA potenza sonora delle unità esterne da riportare nella “scheda offerta” dovrà essere desunto e dimostrato dalla scheda tecnica della macchina da allegare all’Offerta tecnica?
4. Si conferma che l’eventuale utilizzo di soluzioni migliorative che includano eventuali “barriere acustiche o sistemi di schermatura” o “ottimizzazione della posizione delle unità” (citati nel Disciplinare di gara) NON contribuisca all’assegnazione del coefficiente (pari a 1 per l’offerta migliore)?
5. Si conferma che il “calcolo dell’impatto acustico” con riferimento alla distanza dei ricettori NON contribuisca all’assegnazione del coefficiente (pari a 1 per l’offerta migliore)?
19/09/2025 13:47
Risposta
1. i concorrenti dovranno riportare nella “scheda offerta” il valore di dB(A) relativo alla SOLA potenza sonora delle unità esterne di climatizzazione migliorative rispetto a quelle previste a base di gara e identificate con la voce di Tariffa nei documenti di gara (nel quesito viene fatta confusione con le voci di Tariffa della gara #710);
2. il massimo coefficiente (pari a 1) sarà attribuito al concorrente che riporterà nella “scheda offerta”, per quella specifica voce di tariffa, il valore di dB(A) più basso fra quello indicato fra tutti i concorrenti. Si rammenta, a tal proposito, che come previsto al comma 3 dell’art. 108 del CSA, “3. A ciascuno degli elementi “quantitativi” cui è assegnato un punteggio massimo nella colonna “Punteggio massimo” nelle tabelle seguenti, è attribuito un punteggio per interpolazione lineare tra i valori minino e massimo delle offerte pervenute (al peggior valore sarà attribuito punteggio 0, al miglior valore sarà attribuito punteggio massimo).” Pertanto, per l’attribuzione dei punteggi non verranno presi in considerazione né i valori riportati negli elaborati di progetto, né quelli del disciplinare di gara, bensì unicamente i valori dichiarati dai concorrenti nell’Offerta Tecnica, corredati dalla relativa documentazione da produrre;
3. il valore dichiarato nella Scheda Offerta dovrà essere desunto o dimostrato dalla documentazione da produrre per l’offerta così come disciplinato nei documenti di gara. Si rammenta in proposito che :
“I concorrenti potranno proporre soluzioni migliorative che includano:
• utilizzo di unità con emissioni acustiche ridotte;
• adozione di barriere acustiche o sistemi di schermatura;
• ottimizzazione della posizione delle unità rispetto ai ricettori sensibili.
Le migliorie saranno valutate sulla base di una relazione tecnica contenente:
• i valori di emissione sonora dichiarati dal produttore;
• le modalità di schermatura adottate;
• il calcolo dell’impatto acustico con riferimento alla distanza dai ricettori.”
4. No. Vedasi precedente punto 3.
5. Il “calcolo dell’impatto acustico”, se necessario, serve a giustificare il valore indicato dal concorrente nella Scheda Offerta”.
2. il massimo coefficiente (pari a 1) sarà attribuito al concorrente che riporterà nella “scheda offerta”, per quella specifica voce di tariffa, il valore di dB(A) più basso fra quello indicato fra tutti i concorrenti. Si rammenta, a tal proposito, che come previsto al comma 3 dell’art. 108 del CSA, “3. A ciascuno degli elementi “quantitativi” cui è assegnato un punteggio massimo nella colonna “Punteggio massimo” nelle tabelle seguenti, è attribuito un punteggio per interpolazione lineare tra i valori minino e massimo delle offerte pervenute (al peggior valore sarà attribuito punteggio 0, al miglior valore sarà attribuito punteggio massimo).” Pertanto, per l’attribuzione dei punteggi non verranno presi in considerazione né i valori riportati negli elaborati di progetto, né quelli del disciplinare di gara, bensì unicamente i valori dichiarati dai concorrenti nell’Offerta Tecnica, corredati dalla relativa documentazione da produrre;
3. il valore dichiarato nella Scheda Offerta dovrà essere desunto o dimostrato dalla documentazione da produrre per l’offerta così come disciplinato nei documenti di gara. Si rammenta in proposito che :
“I concorrenti potranno proporre soluzioni migliorative che includano:
• utilizzo di unità con emissioni acustiche ridotte;
• adozione di barriere acustiche o sistemi di schermatura;
• ottimizzazione della posizione delle unità rispetto ai ricettori sensibili.
Le migliorie saranno valutate sulla base di una relazione tecnica contenente:
• i valori di emissione sonora dichiarati dal produttore;
• le modalità di schermatura adottate;
• il calcolo dell’impatto acustico con riferimento alla distanza dai ricettori.”
4. No. Vedasi precedente punto 3.
5. Il “calcolo dell’impatto acustico”, se necessario, serve a giustificare il valore indicato dal concorrente nella Scheda Offerta”.
18/09/2025 18:53
Quesito #31
In merito al criterio di valutazione relativo alla “Riduzione dell’impatto acustico delle unità esterne di climatizzazione” (di cui ai sub-criteri da 2.8 a 2.14 a pag. 37 del Disciplinare di gara), si evince che sarà attribuito il massimo coefficiente (pari a 1) all’offerta che proporrà unità esterne di climatizzazione con i valori di dB(A) più bassi relativi alla potenza sonora delle unità esterne di climatizzazione offerte rispetto a quelle previste a base di gara.
Poiché tale dato si evince dalle schede tecniche delle macchine offerte e non dal calcolo di impatto acustico o dalle modalità di schermatura adottate:
1. Si conferma che il calcolo dell’impatto acustico sia facoltativo?
2. La non presenza nella relazione tecnica del calcolo dell’impatto acustico comporta l’assegnazione di un punteggio pari a zero?
3. Ai fini dell’attribuzione del punteggio, può essere sufficiente dichiarare i valori di dB(A) relativi alla potenza sonora delle unità esterne di climatizzazione offerte ed inserire una dichiarazione in cui il concorrente si impegna alla redazione del calcolo di impatto acustico in caso di aggiudicazione?
4. Qualora il calcolo dell’impatto acustico sia obbligatorio al fine dell’ottenimento del punteggio, trattandosi di un calcolo oggettivo, si chiede di chiarire quali siano i “ricettori” da valutare per la redazione di calcoli oggettivi che garantiscano i principi di imparzialità, trasparenza e par condicio tra gli operatori economici.
Poiché tale dato si evince dalle schede tecniche delle macchine offerte e non dal calcolo di impatto acustico o dalle modalità di schermatura adottate:
1. Si conferma che il calcolo dell’impatto acustico sia facoltativo?
2. La non presenza nella relazione tecnica del calcolo dell’impatto acustico comporta l’assegnazione di un punteggio pari a zero?
3. Ai fini dell’attribuzione del punteggio, può essere sufficiente dichiarare i valori di dB(A) relativi alla potenza sonora delle unità esterne di climatizzazione offerte ed inserire una dichiarazione in cui il concorrente si impegna alla redazione del calcolo di impatto acustico in caso di aggiudicazione?
4. Qualora il calcolo dell’impatto acustico sia obbligatorio al fine dell’ottenimento del punteggio, trattandosi di un calcolo oggettivo, si chiede di chiarire quali siano i “ricettori” da valutare per la redazione di calcoli oggettivi che garantiscano i principi di imparzialità, trasparenza e par condicio tra gli operatori economici.
19/09/2025 13:50
Risposta
Premesso che il massimo coefficiente (pari a 1) sarà attribuito al concorrente che riporterà nella “scheda offerta”, per quella specifica voce di tariffa, il valore di dB(A) più basso fra quello indicato fra tutti i concorrenti. Si rammenta, a tal proposito, che come previsto al comma 3 dell’art. 108 del CSA, “3. A ciascuno degli elementi “quantitativi” cui è assegnato un punteggio massimo nella colonna “Punteggio massimo” nelle tabelle seguenti, è attribuito un punteggio per interpolazione lineare tra i valori minino e massimo delle offerte pervenute (al peggior valore sarà attribuito punteggio 0, al miglior valore sarà attribuito punteggio massimo).” Pertanto, per l’attribuzione dei punteggi non verranno presi in considerazione né i valori riportati negli elaborati di progetto, né quelli del disciplinare di gara, bensì unicamente i valori dichiarati dai concorrenti nell’Offerta Tecnica, corredati dalla relativa documentazione da produrre.
Tutto ciò premesso:
1. Il concorrente deve, in ogni caso, dimostrare il valore indicato nella Scheda Offerta. Può omettere il calcolo dell’impatto acustico se riesce a dimostrare il valore indicato nella Scheda Offerta in maniera oggettiva e alternativa.
2. Si rammenta che così come riportato al paragrafo 15 del Disciplinare di gara, “L’offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.”
3. Non è sufficiente. Il concorrente deve, in ogni caso, dimostrare il valore indicato nella Scheda Offerta.
4. Nella documentazione di gara è indicata la normativa a cui fare riferimento.
Tutto ciò premesso:
1. Il concorrente deve, in ogni caso, dimostrare il valore indicato nella Scheda Offerta. Può omettere il calcolo dell’impatto acustico se riesce a dimostrare il valore indicato nella Scheda Offerta in maniera oggettiva e alternativa.
2. Si rammenta che così come riportato al paragrafo 15 del Disciplinare di gara, “L’offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.”
3. Non è sufficiente. Il concorrente deve, in ogni caso, dimostrare il valore indicato nella Scheda Offerta.
4. Nella documentazione di gara è indicata la normativa a cui fare riferimento.
19/09/2025 10:46
Quesito #32
Il presente quesito sostituisce il n. 30 precedentemente inviato, rettificando i codici delle unità esterne di climatizzazione indicati al punto 1.
In merito al criterio di valutazione relativo alla “Riduzione dell’impatto acustico delle unità esterne di climatizzazione” (di cui ai sub-criteri da 2.8 a 2.14 a pag. 37 del Disciplinare di gara), si evince che sarà attribuito il massimo coefficiente (pari a 1) all’offerta migliore.
Tuttavia, non è di facile interpretazione la richiesta della S.A. nonchè la modalità di attribuzione di tale coefficiente.
Al fine di garantire i principi di imparzialità, trasparenza e par condicio tra gli operatori economici, si chiede se la seguente interpretazione è corretta o, in caso negativo, si chiedono chiarimenti in merito alla corretta interpretazione.
1. Si conferma che i concorrenti dovranno riportare nella “scheda offerta” il valore di dB(A) relativo alla SOLA potenza sonora delle unità esterne di climatizzazione migliorative rispetto a quelle previste a base di gara e identificate con cod. da NP.CDZ.003 a 013?
2. Si conferma che il massimo coefficiente (pari a 1) sarà attribuito al concorrente che riporterà nella “scheda offerta” il valore di dB(A) più basso relativo alla SOLA potenza sonora delle unità esterne di climatizzazione offerte rispetto a quelle previste a base di gara e identificate con i codici di cui al punto precedente?
3. Si conferma che il valore di dB(A) relativo alla SOLA potenza sonora delle unità esterne da riportare nella “scheda offerta” dovrà essere desunto e dimostrato dalla scheda tecnica della macchina da allegare all’Offerta tecnica?
4. Si conferma che l’eventuale utilizzo di soluzioni migliorative che includano eventuali “barriere acustiche o sistemi di schermatura” o “ottimizzazione della posizione delle unità” (citati nel Disciplinare di gara) NON contribuisca all’assegnazione del coefficiente (pari a 1 per l’offerta migliore)?
5. Si conferma che il “calcolo dell’impatto acustico” con riferimento alla distanza dei ricettori NON contribuisca all’assegnazione del coefficiente (pari a 1 per l’offerta migliore)?
In merito al criterio di valutazione relativo alla “Riduzione dell’impatto acustico delle unità esterne di climatizzazione” (di cui ai sub-criteri da 2.8 a 2.14 a pag. 37 del Disciplinare di gara), si evince che sarà attribuito il massimo coefficiente (pari a 1) all’offerta migliore.
Tuttavia, non è di facile interpretazione la richiesta della S.A. nonchè la modalità di attribuzione di tale coefficiente.
Al fine di garantire i principi di imparzialità, trasparenza e par condicio tra gli operatori economici, si chiede se la seguente interpretazione è corretta o, in caso negativo, si chiedono chiarimenti in merito alla corretta interpretazione.
1. Si conferma che i concorrenti dovranno riportare nella “scheda offerta” il valore di dB(A) relativo alla SOLA potenza sonora delle unità esterne di climatizzazione migliorative rispetto a quelle previste a base di gara e identificate con cod. da NP.CDZ.003 a 013?
2. Si conferma che il massimo coefficiente (pari a 1) sarà attribuito al concorrente che riporterà nella “scheda offerta” il valore di dB(A) più basso relativo alla SOLA potenza sonora delle unità esterne di climatizzazione offerte rispetto a quelle previste a base di gara e identificate con i codici di cui al punto precedente?
3. Si conferma che il valore di dB(A) relativo alla SOLA potenza sonora delle unità esterne da riportare nella “scheda offerta” dovrà essere desunto e dimostrato dalla scheda tecnica della macchina da allegare all’Offerta tecnica?
4. Si conferma che l’eventuale utilizzo di soluzioni migliorative che includano eventuali “barriere acustiche o sistemi di schermatura” o “ottimizzazione della posizione delle unità” (citati nel Disciplinare di gara) NON contribuisca all’assegnazione del coefficiente (pari a 1 per l’offerta migliore)?
5. Si conferma che il “calcolo dell’impatto acustico” con riferimento alla distanza dei ricettori NON contribuisca all’assegnazione del coefficiente (pari a 1 per l’offerta migliore)?
19/09/2025 13:52
Risposta
Si rinvia al chiarimento al quesito n.30.
19/09/2025 10:47
Quesito #33
L’ operatore economico intende partecipare alla procedura di gara indicando (non associando), quali incaricati della progettazione, più operatori economici progettisti.
Fermo restando il possesso dei requisiti di progettazione di ordine speciale da parte dei progettisti nel loro complesso, si chiede se gli stessi abbiano l’obbligo o meno di costituirsi o impegnarsi a costituire sub-raggruppamento temporaneo di professionisti.
Ai sensi del parere MIMS cod. 1094, infatti, è possibile che i progettisti indicati non formino tra di loro raggruppamento.
Fermo restando il possesso dei requisiti di progettazione di ordine speciale da parte dei progettisti nel loro complesso, si chiede se gli stessi abbiano l’obbligo o meno di costituirsi o impegnarsi a costituire sub-raggruppamento temporaneo di professionisti.
Ai sensi del parere MIMS cod. 1094, infatti, è possibile che i progettisti indicati non formino tra di loro raggruppamento.
19/09/2025 13:53
Risposta
Si conferma la vigenza del principio affermato nel richiamato parere, anche in vigenza dell'attuale contesto normativo.
Per i progettisti indicati (non raggruppati con il concorrente) non è previsto l'obbligo di raggruppamento.
Per i progettisti indicati (non raggruppati con il concorrente) non è previsto l'obbligo di raggruppamento.
19/09/2025 10:47
Quesito #34
Qualora i Progettisti vengano indicati, ai sensi dell’art. 44, co. 3, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., si chiede:
1) quale documentazione amministrativa debbano presentare e firmare;
2) conferma che non dovranno firmare digitalmente alcun elaborato dell’Offerta Tecnica e/o dell’Offerta Economica.
1) quale documentazione amministrativa debbano presentare e firmare;
2) conferma che non dovranno firmare digitalmente alcun elaborato dell’Offerta Tecnica e/o dell’Offerta Economica.
19/09/2025 13:55
Risposta
1) i progettisti indicati devono produrre, firmati dal proprio legale rappresentante:
- la dichiarazione di cui all'Allegato D;
- DGUE (cfr. par. 12.1 del disciplinare di gara);
- copia della documentazione di cui alla seconda opzione del punto 8 dell'Allegato D, in caso sia stata scelta in luogo della prima;
- gli elenchi di cui ai punti 9 e 10 dell'Allegato D;
- Patto di integrità;
- Informativa sul trattamento dei dati personali.
2) l’offerta tecnica e l’offerta economica sono a esclusiva firma del concorrente e non dei progettisti indicati.
- la dichiarazione di cui all'Allegato D;
- DGUE (cfr. par. 12.1 del disciplinare di gara);
- copia della documentazione di cui alla seconda opzione del punto 8 dell'Allegato D, in caso sia stata scelta in luogo della prima;
- gli elenchi di cui ai punti 9 e 10 dell'Allegato D;
- Patto di integrità;
- Informativa sul trattamento dei dati personali.
2) l’offerta tecnica e l’offerta economica sono a esclusiva firma del concorrente e non dei progettisti indicati.
19/09/2025 10:47
Quesito #35
In merito alla comprova dei “Requisiti di capacità tecnica e professionale per la progettazione” (art. 6.4 del Disciplinare di gara), si chiede se la documentazione relativa alla comprova del requisito relativo al “PERSONALE” (pag. 17 del Disciplinare di gara) debba essere allegata già nella fase di partecipazione alla procedura nella busta della documentazione amministrativa o se la comprova sarà effettuata in una fase successiva all'aggiudicazione della procedura.
19/09/2025 13:56
Risposta
In sede di partecipazione alla procedura sono sempre sufficienti autodichiarazioni, ove non previsto diversamente.
Solo in caso di aggiudicazione, sarà necessario fornire alla stazione appaltante la richiamata documentazione relativa alla comprova.
Solo in caso di aggiudicazione, sarà necessario fornire alla stazione appaltante la richiamata documentazione relativa alla comprova.
19/09/2025 10:47
Quesito #36
In merito al criterio di valutazione “5.4 – Art. 3.2.3 Decreto CAM Edilizia: Prestazioni migliorative dei prodotti da costruzione”, il Disciplinare di gara riporta che il punteggio premiante (pari a 1 punto) sarà attribuito all’operatore economico che “propone di sostituire UNO o più prodotti da costruzione previsti dal progetto posto a base di gara con prodotti aventi le stesse prestazioni tecniche ma con prestazioni ambientali migliorative” (cfr. pag. 40 del Disciplinare di gara).
1. Si conferma che il punteggio pari a 1 sarà attribuito a prescindere dal numero di materiali e prodotti da costruzione di cui si dimostrano le prestazioni ambientali migliorative?
2. Si conferma che il punteggio pari a 1 sarà attribuito nel caso di sostituzione di UN SOLO prodotto di cui si allegano “le schede tecniche dei materiali e dei prodotti da costruzione e le relative certificazioni che dimostrano il miglioramento delle prestazioni ambientali ed energetiche degli stessi” richieste dal Disciplinare di gara?
1. Si conferma che il punteggio pari a 1 sarà attribuito a prescindere dal numero di materiali e prodotti da costruzione di cui si dimostrano le prestazioni ambientali migliorative?
2. Si conferma che il punteggio pari a 1 sarà attribuito nel caso di sostituzione di UN SOLO prodotto di cui si allegano “le schede tecniche dei materiali e dei prodotti da costruzione e le relative certificazioni che dimostrano il miglioramento delle prestazioni ambientali ed energetiche degli stessi” richieste dal Disciplinare di gara?
19/09/2025 13:56
Risposta
1. Si conferma.
2. Si conferma.
2. Si conferma.
19/09/2025 10:48
Quesito #37
In merito al criterio di valutazione “5.5 – Art. 3.2.6 Decreto CAM Edilizia: Capacità tecnica dei posatori”, il Disciplinare di gara riporta che il punteggio premiante (pari a 1 punto) sarà attribuito all’operatore economico che si avvale di posatori professionisti, esperti nella posa dei materiali da installare” (cfr. pag. 41 del Disciplinare di gara).
1. A quale tipologia di posatore professionista si fa riferimento?
2. Si conferma che il punteggio pari a 1 sarà attribuito a prescindere dal numero di posatori professionisti di cui il concorrente dichiara di avvalersi?
3. Si conferma che il punteggio pari a 1 sarà attribuito nel caso in cui il concorrente si avvalga di UN SOLO posatore di cui si allega il “certificato di conformità alla norma tecnica definita per la singola professione” richiesto dal Disciplinare di gara?
1. A quale tipologia di posatore professionista si fa riferimento?
2. Si conferma che il punteggio pari a 1 sarà attribuito a prescindere dal numero di posatori professionisti di cui il concorrente dichiara di avvalersi?
3. Si conferma che il punteggio pari a 1 sarà attribuito nel caso in cui il concorrente si avvalga di UN SOLO posatore di cui si allega il “certificato di conformità alla norma tecnica definita per la singola professione” richiesto dal Disciplinare di gara?
19/09/2025 14:08
Risposta
1. Ai posatori di tutto il materiale previsto in progetto, così come previsto dall’art. 3.2.6 del Decreto CAM edilizia.
2. Per avere il punteggio pari a 1, TUTTI i posatori dovranno avere i requisiti di cui all’art. 3.2.6 del Decreto CAM edilizia.
3. Idem punto 2.
2. Per avere il punteggio pari a 1, TUTTI i posatori dovranno avere i requisiti di cui all’art. 3.2.6 del Decreto CAM edilizia.
3. Idem punto 2.
19/09/2025 10:48
Quesito #38
In merito al criterio di valutazione “5.6 – Art. 3.2.10 Decreto CAM Edilizia: Etichettature ambientali” il Disciplinare di gara riporta che il punteggio premiante (pari a 1 punto) sarà attribuito al “prodotto da costruzione rechi il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE, (…), oppure abbia una prestazione pari alla classe A dello schema “Made Green in Italy” (MGI)” (cfr. pag. 40 del Disciplinare di gara).
1. A quale “prodotto da costruzione” si fa riferimento?
2. Si conferma che il punteggio pari a 1 sarà attribuito semplicemente indicando "sì" nell'apposito spazio nella "Scheda offerta tecnica" senza allegare alcun documento aggiuntivo in sede di gara?
1. A quale “prodotto da costruzione” si fa riferimento?
2. Si conferma che il punteggio pari a 1 sarà attribuito semplicemente indicando "sì" nell'apposito spazio nella "Scheda offerta tecnica" senza allegare alcun documento aggiuntivo in sede di gara?
19/09/2025 13:06
Risposta
1. Il criterio fa riferimento ad uno o più prodotti da costruzione da indicare a cura del Concorrente.
2. Si conferma.
2. Si conferma.
19/09/2025 10:48
Quesito #39
L’ operatore economico intende partecipare alla procedura di gara indicando (non associando), quali incaricati della progettazione, più operatori economici progettisti.
Fermo restando il possesso dei requisiti di progettazione di idoneità professionale (art. 6.2), di capacità economica e finanziaria (art. 6.3) e di capacità tecnica e professionale (art. 6.4), si chiede se vi sono richieste specifiche in merito al gruppo minimo di lavoro (es. Responsabile dell’integrazione delle prestazioni specialistiche, Responsabile della progettazione per gli impianti/strutture/opere edili, Professionista antincendio, CSP, geologo, etc.).
Fermo restando il possesso dei requisiti di progettazione di idoneità professionale (art. 6.2), di capacità economica e finanziaria (art. 6.3) e di capacità tecnica e professionale (art. 6.4), si chiede se vi sono richieste specifiche in merito al gruppo minimo di lavoro (es. Responsabile dell’integrazione delle prestazioni specialistiche, Responsabile della progettazione per gli impianti/strutture/opere edili, Professionista antincendio, CSP, geologo, etc.).
19/09/2025 14:11
Risposta
Non sono previste prescrizioni particolari in merito al gruppo minimo di lavoro.
22/09/2025 13:53
Quesito #40
Si chiede se la "Relazione tecnica" richiesta all'interno dell'Offerta tecnica (cf.r Art. 15 alle pagg. 32 e seguenti del Disciplinare), articolata per paragrafi riferiti agli specifici sub-criteri di cui alla tabella dei criteri di valutazione, si debba intendere come:
a) 1 sola Relazione per tutti i criteri di valutazione (n. 1 relazione composta da massimo n. 6 cartelle in formato A4 o n. 3 cartelle in formato A3);
b) 1 Relazione per ogni criterio di valutazione (n. 5 relazioni, ciascuna composta da massimo n. 6 cartelle in formato A4 o n. 3 cartelle in formato A3).
a) 1 sola Relazione per tutti i criteri di valutazione (n. 1 relazione composta da massimo n. 6 cartelle in formato A4 o n. 3 cartelle in formato A3);
b) 1 Relazione per ogni criterio di valutazione (n. 5 relazioni, ciascuna composta da massimo n. 6 cartelle in formato A4 o n. 3 cartelle in formato A3).
23/09/2025 09:12
Risposta
Una relazione, articolata per paragrafi riferiti agli specifici sub-criteri. Ogni singolo paragrafo non deve eccedere le limitazioni indicate per il criterio a cui si riferisce, come definite nella tabella 15 del disciplinare di gara e all’art. 108 (e sotto-articoli) del CSA, dove per ogni sotto criterio è riportato il sotto-articolo “Documentazione da produrre per l’offerta” a cui si rinvia.
22/09/2025 16:00
Quesito #41
1. Alla luce delle disposizioni dell’art. 2.7.3 del Decreto CAM Edilizia in materia di base dati BIM e considerata l’assenza, nella documentazione di gara, sia di un Capitolato Informativo sia di ulteriori indicazioni relative al BIM, si chiede di chiarire se esista un modello BIM, un Capitolato Informativo o altra documentazione inerente il BIM messa a disposizione dalla Stazione Appaltante;
1.A in caso affermativo, se sia possibile riceverne copia, al fine di consentire la corretta implementazione della base dati BIM richiesta dal Criterio di valutazione 5, Sub criterio 5.2.
1.B in caso negativo, si chiede se l’implementazione della base dati BIM debba intendersi come requisito obbligatorio ai fini della partecipazione, oppure come attività facoltativa e quindi premiale ai fini dell’attribuzione del punteggio, lasciando pertanto a ciascun Operatore Economico la facoltà di offrire o meno la progettazione in BIM.
2. Si riscontra una discrepanza nella percentuale relativa alle spese generali: nei nuovi prezzi essa risulta pari al 14%, mentre nel CSA è riportata al 15%. Si richiede pertanto conferma in merito alla percentuale da ritenersi corretta ai fini applicativi.
1.A in caso affermativo, se sia possibile riceverne copia, al fine di consentire la corretta implementazione della base dati BIM richiesta dal Criterio di valutazione 5, Sub criterio 5.2.
1.B in caso negativo, si chiede se l’implementazione della base dati BIM debba intendersi come requisito obbligatorio ai fini della partecipazione, oppure come attività facoltativa e quindi premiale ai fini dell’attribuzione del punteggio, lasciando pertanto a ciascun Operatore Economico la facoltà di offrire o meno la progettazione in BIM.
2. Si riscontra una discrepanza nella percentuale relativa alle spese generali: nei nuovi prezzi essa risulta pari al 14%, mentre nel CSA è riportata al 15%. Si richiede pertanto conferma in merito alla percentuale da ritenersi corretta ai fini applicativi.
23/09/2025 11:56
Risposta
1. Non essendoci alcun obbligo di legge, l’implementazione della base dati BIM deve intendersi come attività facoltativa e quindi premiale ai fini dell’attribuzione del punteggio: a ciascun Operatore Economico è lasciata la facoltà di offrire o meno la progettazione in BIM secondo il Sub-criterio 5.2.
2. Effettivamente, a pag. 16 del CSA la percentuale di Spese Generali (SG) è pari al 14% come da elaborato 239_I_UNIBA08_PFTE_0Com_Doc_AP_Analisi dei Prezzi_REV1. Il valore 15% riportato a pag. 16 del CSA risulta essere un refuso.
2. Effettivamente, a pag. 16 del CSA la percentuale di Spese Generali (SG) è pari al 14% come da elaborato 239_I_UNIBA08_PFTE_0Com_Doc_AP_Analisi dei Prezzi_REV1. Il valore 15% riportato a pag. 16 del CSA risulta essere un refuso.
23/09/2025 15:36
Quesito #42
Quesito sulla modalità di calcolo Uw
Per gli elementi di natura “quantitativa”, l’attribuzione dei punteggi avverrà esclusivamente sulla base di UN SOLO valore dichiarato dai concorrenti nell’Offerta Tecnica, corredato dalla relativa documentazione.
Il sub-criterio 1.1 del Disciplinare di gara (pag. 36), relativo alle prestazioni di isolamento acustico dei serramenti esterni, rientra tra gli elementi quantitativi.
Il valore di trasmittanza termica Uw di una finestra deriva dall’unione di due valori parziali, quello del profilo e quello del vetro, dalle sue caratteristiche geometriche, dalla tipologia di apertura, etc.
1. Si chiede di dichiarare il valore di trasmittanza termica Uw del SOLO profilo migliorativo?
2. In caso di risposta affermativa al punto n. 1, si chiede di dichiarare il valore di isolamento acustico del SOLO profilo migliorativo per le finestre o del SOLO profilo migliorativo per le porte-finestre (posto che hanno valori differenti)?
3. Si chiede di dichiarare il valore di trasmittanza termica Uw della SOLA vetrocamera migliorativa?
4. Si chiede di dichiarare il valore di trasmittanza termica Uw del SISTEMA profilo + vetrocamera migliorativo?
5. In caso di risposta affermativa al punto n. 4, si chiede UNIVOCAMENTE quale sia la modalità di calcolo da adottare ai fini della dichiarazione del valore nell’Offerta Tecnica. Nello specifico, si domanda se il valore di Uw da indicare debba essere determinato secondo una delle seguenti modalità (o altra modalità ritenuta corretta dalla Stazione Appaltante):
a. Valore di trasmittanza Uw dichiarato nella scheda tecnica del produttore del profilo (calcolo secondo UNI EN ISO 10077-2);
b. Valore di trasmittanza Uw calcolato su una finestra di riferimento standard con profilo e vetrocamera migliorativi (dimensioni 1,23 m × 1,48 m, secondo UNI EN 14351-1);
c. Valore di trasmittanza Uw medio ponderato delle diverse tipologie di serramento così come previste (calcolo derivante da sistema profilo e vetrocamera migliorativa applicato ai serramenti di progetto indicati nel computo metrico a base gara “4 UNIBA08_PFTE_0Com_Doc_CME” alle Tariffe PUG2025/01.E17.013.001, PUG2025/01.E17.013.003, PUG2025/01.E17.013.005, PUG2025/01.E17.013.007, PUG2025/01.E17.013.009);
d. Valore di trasmittanza Uw del serramento più sfavorevole tra quelli previsti (calcolo derivante da sistema profilo e vetrocamera migliorativi applicato ai suddetti serramenti di progetto);
e. Valore di trasmittanza Uw del serramento più favorevole tra quelli previsti (calcolo derivante da sistema profilo e vetrocamera migliorativi applicato ai suddetti serramenti di progetto).
Si evidenzia infine che, in assenza di una definizione univoca sulle modalità di calcolo del valore di trasmittanza da dichiarare, la procedura di valutazione potrebbe risultare non oggettiva e quindi suscettibile di contestazioni o ricorsi.
Per gli elementi di natura “quantitativa”, l’attribuzione dei punteggi avverrà esclusivamente sulla base di UN SOLO valore dichiarato dai concorrenti nell’Offerta Tecnica, corredato dalla relativa documentazione.
Il sub-criterio 1.1 del Disciplinare di gara (pag. 36), relativo alle prestazioni di isolamento acustico dei serramenti esterni, rientra tra gli elementi quantitativi.
Il valore di trasmittanza termica Uw di una finestra deriva dall’unione di due valori parziali, quello del profilo e quello del vetro, dalle sue caratteristiche geometriche, dalla tipologia di apertura, etc.
1. Si chiede di dichiarare il valore di trasmittanza termica Uw del SOLO profilo migliorativo?
2. In caso di risposta affermativa al punto n. 1, si chiede di dichiarare il valore di isolamento acustico del SOLO profilo migliorativo per le finestre o del SOLO profilo migliorativo per le porte-finestre (posto che hanno valori differenti)?
3. Si chiede di dichiarare il valore di trasmittanza termica Uw della SOLA vetrocamera migliorativa?
4. Si chiede di dichiarare il valore di trasmittanza termica Uw del SISTEMA profilo + vetrocamera migliorativo?
5. In caso di risposta affermativa al punto n. 4, si chiede UNIVOCAMENTE quale sia la modalità di calcolo da adottare ai fini della dichiarazione del valore nell’Offerta Tecnica. Nello specifico, si domanda se il valore di Uw da indicare debba essere determinato secondo una delle seguenti modalità (o altra modalità ritenuta corretta dalla Stazione Appaltante):
a. Valore di trasmittanza Uw dichiarato nella scheda tecnica del produttore del profilo (calcolo secondo UNI EN ISO 10077-2);
b. Valore di trasmittanza Uw calcolato su una finestra di riferimento standard con profilo e vetrocamera migliorativi (dimensioni 1,23 m × 1,48 m, secondo UNI EN 14351-1);
c. Valore di trasmittanza Uw medio ponderato delle diverse tipologie di serramento così come previste (calcolo derivante da sistema profilo e vetrocamera migliorativa applicato ai serramenti di progetto indicati nel computo metrico a base gara “4 UNIBA08_PFTE_0Com_Doc_CME” alle Tariffe PUG2025/01.E17.013.001, PUG2025/01.E17.013.003, PUG2025/01.E17.013.005, PUG2025/01.E17.013.007, PUG2025/01.E17.013.009);
d. Valore di trasmittanza Uw del serramento più sfavorevole tra quelli previsti (calcolo derivante da sistema profilo e vetrocamera migliorativi applicato ai suddetti serramenti di progetto);
e. Valore di trasmittanza Uw del serramento più favorevole tra quelli previsti (calcolo derivante da sistema profilo e vetrocamera migliorativi applicato ai suddetti serramenti di progetto).
Si evidenzia infine che, in assenza di una definizione univoca sulle modalità di calcolo del valore di trasmittanza da dichiarare, la procedura di valutazione potrebbe risultare non oggettiva e quindi suscettibile di contestazioni o ricorsi.
26/09/2025 09:05
Risposta
Sono oggetto di proposta migliorativa i serramenti da installare, comprensivi di profilo più vetrocamera.
Il valore di trasmittanza Uw deve essere calcolato su una finestra di riferimento standard con profilo e vetrocamera (dimensioni 1,23 m × 1,48 m, secondo UNI EN 14351-1), corredato da schede tecniche, certificazioni di conformità e dichiarazioni di prestazioni (DOP) rilasciate da fabbricante/fornitore.
Il valore di trasmittanza Uw deve essere calcolato su una finestra di riferimento standard con profilo e vetrocamera (dimensioni 1,23 m × 1,48 m, secondo UNI EN 14351-1), corredato da schede tecniche, certificazioni di conformità e dichiarazioni di prestazioni (DOP) rilasciate da fabbricante/fornitore.
23/09/2025 15:37
Quesito #43
Quesito sulla modalità di calcolo Rw
Per gli elementi di natura “quantitativa”, l’attribuzione dei punteggi avverrà esclusivamente sulla base del valore dichiarato dai concorrenti nell’Offerta Tecnica, corredato dalla relativa documentazione.
Il sub-criterio 1.2 del Disciplinare di gara (pag. 36), relativo alle prestazioni di isolamento acustico dei serramenti esterni, rientra tra gli elementi quantitativi.
Il valore complessivo di isolamento acustico di una finestra deriva dall’unione di due valori parziali, quello del profilo e quello del vetro, dalle sue caratteristiche geometriche, dalla tipologia di apertura, etc.
1. Si chiede di dichiarare il valore di isolamento acustico Rw del SOLO profilo migliorativo?
2. In caso di risposta affermativa al punto n. 1, andrà dichiarato il valore di isolamento acustico del SOLO profilo migliorativo per le finestre o per le porte-finestre (posto che hanno valori differenti)?
3. Si chiede di dichiarare il valore di isolamento acustico Rw della SOLA vetrocamera migliorativa?
4. Si chiede di dichiarare il valore di isolamento acustico Rw del SISTEMA profilo + vetrocamera migliorativo?
5. In caso di risposta affermativa al punto n. 4, per quale finestra prevista dall’abaco di progetto occorre dimostrare il valore di isolamento acustico complessivo (tra quelle indicate nel computo metrico a base gara “4 UNIBA08_PFTE_0Com_Doc_CME” alle Tariffe PUG2025/01.E17.013.001, PUG2025/01.E17.013.003, PUG2025/01.E17.013.005, PUG2025/01.E17.013.007, PUG2025/01.E17.013.009)?
Si evidenzia infine che, in assenza di una definizione univoca sulle modalità di calcolo del valore di isolamento acustico da dichiarare, la procedura di valutazione potrebbe risultare non oggettiva e quindi suscettibile di contestazioni o ricorsi.
Per gli elementi di natura “quantitativa”, l’attribuzione dei punteggi avverrà esclusivamente sulla base del valore dichiarato dai concorrenti nell’Offerta Tecnica, corredato dalla relativa documentazione.
Il sub-criterio 1.2 del Disciplinare di gara (pag. 36), relativo alle prestazioni di isolamento acustico dei serramenti esterni, rientra tra gli elementi quantitativi.
Il valore complessivo di isolamento acustico di una finestra deriva dall’unione di due valori parziali, quello del profilo e quello del vetro, dalle sue caratteristiche geometriche, dalla tipologia di apertura, etc.
1. Si chiede di dichiarare il valore di isolamento acustico Rw del SOLO profilo migliorativo?
2. In caso di risposta affermativa al punto n. 1, andrà dichiarato il valore di isolamento acustico del SOLO profilo migliorativo per le finestre o per le porte-finestre (posto che hanno valori differenti)?
3. Si chiede di dichiarare il valore di isolamento acustico Rw della SOLA vetrocamera migliorativa?
4. Si chiede di dichiarare il valore di isolamento acustico Rw del SISTEMA profilo + vetrocamera migliorativo?
5. In caso di risposta affermativa al punto n. 4, per quale finestra prevista dall’abaco di progetto occorre dimostrare il valore di isolamento acustico complessivo (tra quelle indicate nel computo metrico a base gara “4 UNIBA08_PFTE_0Com_Doc_CME” alle Tariffe PUG2025/01.E17.013.001, PUG2025/01.E17.013.003, PUG2025/01.E17.013.005, PUG2025/01.E17.013.007, PUG2025/01.E17.013.009)?
Si evidenzia infine che, in assenza di una definizione univoca sulle modalità di calcolo del valore di isolamento acustico da dichiarare, la procedura di valutazione potrebbe risultare non oggettiva e quindi suscettibile di contestazioni o ricorsi.
26/09/2025 09:06
Risposta
Sono oggetto di proposta migliorativa i serramenti da installare, comprensivi di profilo più vetrocamera.
La valutazione della prestazione in termini di indice di valutazione del potere fonoisolante Rw dovrà avvenire su un campione di dimensioni standard 1,23 m 1,48 m mediante metodo semplificato descritto dalla norma di prodotto UNI EN 14351-1, e dovrà essere corredata da schede tecniche, certificazioni di conformità e dichiarazioni di prestazioni (DOP) rilasciate da fabbricante/fornitore.
La valutazione della prestazione in termini di indice di valutazione del potere fonoisolante Rw dovrà avvenire su un campione di dimensioni standard 1,23 m 1,48 m mediante metodo semplificato descritto dalla norma di prodotto UNI EN 14351-1, e dovrà essere corredata da schede tecniche, certificazioni di conformità e dichiarazioni di prestazioni (DOP) rilasciate da fabbricante/fornitore.
23/09/2025 15:38
Quesito #44
Quesito sulle tariffe da migliorare
Il Disciplinare di gara richiede di migliorare le prestazioni energetiche e di isolamento acustico dei serramenti esterni definiti dalle Voci di Tariffa PUG2025/01.E17.013.001, PUG2025/01.E17.013.003, PUG2025/01.E17.013.005, PUG2025/01.E17.013.007, PUG2025/01.E17.013.009 (cfr. criterio di valutazione n. 1 a pag. 36 del Disciplinare).
Dall’analisi del Computo metrico posto a base di gara “4 UNIBA08_PFTE_0Com_Doc_CME”, si rileva che le suddette tariffe si intendono comprensive di profilo e vetrocamera. Tuttavia, la vetrocamera risulta detratta per tutti i suddetti serramenti (cfr. Tariffa “PUG2025/01.E18.029.001” detratta e sostituita dalla Tariffa PUG2025/01.E18.037.001.
Alla luce di quanto su descritto, si chiede se siano ritenersi oggetto di proposta migliorativa SOLO i profili dei serramenti descritti dalle Tariffe indicate nel Disciplinare e nel CSA o il SISTEMA di profilo più vetrocamera.
Il Disciplinare di gara richiede di migliorare le prestazioni energetiche e di isolamento acustico dei serramenti esterni definiti dalle Voci di Tariffa PUG2025/01.E17.013.001, PUG2025/01.E17.013.003, PUG2025/01.E17.013.005, PUG2025/01.E17.013.007, PUG2025/01.E17.013.009 (cfr. criterio di valutazione n. 1 a pag. 36 del Disciplinare).
Dall’analisi del Computo metrico posto a base di gara “4 UNIBA08_PFTE_0Com_Doc_CME”, si rileva che le suddette tariffe si intendono comprensive di profilo e vetrocamera. Tuttavia, la vetrocamera risulta detratta per tutti i suddetti serramenti (cfr. Tariffa “PUG2025/01.E18.029.001” detratta e sostituita dalla Tariffa PUG2025/01.E18.037.001.
Alla luce di quanto su descritto, si chiede se siano ritenersi oggetto di proposta migliorativa SOLO i profili dei serramenti descritti dalle Tariffe indicate nel Disciplinare e nel CSA o il SISTEMA di profilo più vetrocamera.
26/09/2025 11:15
Risposta
Sono oggetto di proposta migliorativa i serramenti da installare, comprensivi di vetrocamera.
23/09/2025 16:09
Quesito #45
Qualora il concorrente ricorra all'istituto del subappalto per i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica per la prestazione secondaria relativa alla fornitura degli arredi, si chiede puntualmente quale documentazione dovrà produrre il subappaltatore in fase di gara.
A titolo esplicativo, ma non esaustivo: DGUE, domanda di partecipazione, patto di integrità, informativa sul trattamento dei dati personali...
A titolo esplicativo, ma non esaustivo: DGUE, domanda di partecipazione, patto di integrità, informativa sul trattamento dei dati personali...
25/09/2025 08:32
Risposta
In caso di ricorso all'istituto del subappalto - qualificatorio, nel caso di specie - in sede di presentazione dell'offerta, il concorrente dovrà indicare nel DGUE le parti della prestazione che intende subappaltare. In questa fase non è richiesto che l'offerente indichi gli operatori economici ai quali intende subappaltare in sede di esecuzione parte della prestazione.
Pertanto non è necessario che sia prodotta alcuna documentazione da parte di subappaltatori, anche qualora già individuati dall'offerente in fase di partecipazione alla procedura di affidamento.
Pertanto non è necessario che sia prodotta alcuna documentazione da parte di subappaltatori, anche qualora già individuati dall'offerente in fase di partecipazione alla procedura di affidamento.
23/09/2025 16:28
Quesito #46
Con riferimento agli ascensori, si chiede conferma che:
1. l'unico ascensore con doppio accesso sia il AS.XX.01 e che il doppio accesso sia solo al piano rialzato (piano 0) come da grafici di progetto
2. le incastellature metalliche di cui all'elaborato "232_UNIBA08_PFTE_1BIO_T_Dis_Asc_02_REV1" siano parte integrante della voce di computo "PUG2025/04.EL10.009.001" oppure che le stesse siano superflue essendoci vani corsa già predisposti.
1. l'unico ascensore con doppio accesso sia il AS.XX.01 e che il doppio accesso sia solo al piano rialzato (piano 0) come da grafici di progetto
2. le incastellature metalliche di cui all'elaborato "232_UNIBA08_PFTE_1BIO_T_Dis_Asc_02_REV1" siano parte integrante della voce di computo "PUG2025/04.EL10.009.001" oppure che le stesse siano superflue essendoci vani corsa già predisposti.
26/09/2025 09:08
Risposta
1. SI CONFERMA CHE L’UNICO ASCENSORE AD AVERE IL DOPPIO ACCESSO è’ QUELLO INDICATO CON AS.XX.01 CON DOPPIA APERTURA AL PIANO RIALZATO QUOTA 0.00
2.LA VOCE INCASTELLATURA, SEPPUR CONSIDERATA, E’ DA INTENDERSI QUALE REFUSO IN QUANTO I VANI CORSA SONO ESISTENTI E/O IN AMPLIAMENTO.
2.LA VOCE INCASTELLATURA, SEPPUR CONSIDERATA, E’ DA INTENDERSI QUALE REFUSO IN QUANTO I VANI CORSA SONO ESISTENTI E/O IN AMPLIAMENTO.
23/09/2025 17:31
Quesito #47
Si chiede di mettere a disposizione dei concorrenti il calcolo dei corrispettivi dei servizi tecnici posti a base di gara.
24/09/2025 13:37
Risposta
In data odierna è stato pubblicato in coda agli allegati alla gara il file richiesto, denominato "corrispettivi-progettazione.pdf".
24/09/2025 14:55
Quesito #48
Si richiedono le seguenti info:
1. il trafiletto presente al punto 6.4 - elenco servizi analoghi, pag.13 "In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.", faccia in realtà riferimento ai soli servizi di punta;
2. alla luce di quanto riportato sul disciplinare: "Per la categoria EDILIZIA E.20 ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare" (pag. 15 disciplinare), si richiede conferma di poter utilizzare la cat. E10 in luogo della cat. E20.
1. il trafiletto presente al punto 6.4 - elenco servizi analoghi, pag.13 "In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.", faccia in realtà riferimento ai soli servizi di punta;
2. alla luce di quanto riportato sul disciplinare: "Per la categoria EDILIZIA E.20 ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare" (pag. 15 disciplinare), si richiede conferma di poter utilizzare la cat. E10 in luogo della cat. E20.
26/09/2025 09:07
Risposta
1. Si. Il "trafiletto" richiamato, pur essendo inequivocabilmente riferito ai "servizi di punta", per i quali sono richiesti "almeno due servizi di progettazione analoghi ...", per mero errore materiale, è stato collocato nel sottoparagrafo relativo ai "servizi analoghi" per i quali, più genericamente, è richiesto un elenco di servizi. I concorrenti potranno fare riferimento all’art. 17.1 del CSA.
2. Si conferma.
2. Si conferma.
25/09/2025 09:46
Quesito #49
Relativamente al cronoprogramma richiesto al Par. 16 lettera c del disciplinare di gara (pagina 34) non essendo prevista riduzione del numero dei giorni necessari allo svolgimento del servizio di progettazione, né relativi alle lavorazioni da effettuare, si chiede se sia possibile firmare digitalmente l'elaborato "7_UNIBA08_PFTE_0Com_Doc_CRO_REV1.pdf" ed allegarlo alla busta economica.
26/09/2025 10:41
Risposta
È possibile.
25/09/2025 11:36
Quesito #50
L’ operatore economico intende partecipare alla procedura di gara indicando, quali incaricati della progettazione, più operatori economici progettisti.
In merito al possesso dei Requisiti di capacità economica e finanziaria per la prestazione secondaria (progettazione) (art. 6.3 del Disciplinare di gara), si chiede se requisito possa essere attestato cumulativamente dai progettisti indicati.
Confermate che, ad esempio, nel caso di n. 3 operatori progettisti indicati, il requisito relativo al “copertura assicurativa con massimale pari al dieci per cento dell'importo delle opere” possa essere dimostrato attraverso la titolarità di n. 3 coperture assicurative con massimale COMPLESSIVO superiore al dieci per cento dell’importo delle opere?
In merito al possesso dei Requisiti di capacità economica e finanziaria per la prestazione secondaria (progettazione) (art. 6.3 del Disciplinare di gara), si chiede se requisito possa essere attestato cumulativamente dai progettisti indicati.
Confermate che, ad esempio, nel caso di n. 3 operatori progettisti indicati, il requisito relativo al “copertura assicurativa con massimale pari al dieci per cento dell'importo delle opere” possa essere dimostrato attraverso la titolarità di n. 3 coperture assicurative con massimale COMPLESSIVO superiore al dieci per cento dell’importo delle opere?
30/09/2025 11:05
Risposta
Per i principi di imparzialità e di proporzionalità, ex art. 3 del d.lgs. 36/2023, indifferentemente che per la progettazione il concorrente indichi più di un soggetto, ex art. 66, comma 1, o li raggruppi in partecipazione, il possesso dei requisiti speciali per la progettazione deve essere dimostrato dal complesso dei soggetti che eseguiranno la progettazione.
Pertanto, si ritiene legittima la soluzione prospettata.
Pertanto, si ritiene legittima la soluzione prospettata.
25/09/2025 12:02
Quesito #51
Si pone un quesito in merito ai Requisiti di capacità economica e finanziaria per la prestazione secondaria (progettazione) di cui all’art. 6.3 del Disciplinare di gara.
I Progettisti indicati per i servizi tecnici sono n.3 operatori. Di questi, un operatore è una Srl, società di ingegneria costituitasi a luglio 2025 e, quindi, sprovvista dei bilanci. Inoltre, è in possesso di una copertura assicurativa con massimale inferiore al dieci per cento dell’importo delle opere.
Posto che:
- Il Disciplinare specifica che per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto (ed il periodo di attività effettivamente svolto dal suddetto operatore non è supportato da bilanci);
- I requisiti di cui sopra sono soddisfatti dai progettisti nel loro complesso poiché gli altri 2 operatori economici sono titolari di una copertura assicurativa con massimale superiore al dieci per cento dell’importo delle opere;
si chiede conferma che nulla osti alla indicazione del progettista sprovvisto di copertura assicurativa con il massimale richiesto e impossibilitato a dimostrare il fatturato nel periodo di attività effettivamente svolto poiché i periodi di attività svolti non sono supportati da bilanci.
I Progettisti indicati per i servizi tecnici sono n.3 operatori. Di questi, un operatore è una Srl, società di ingegneria costituitasi a luglio 2025 e, quindi, sprovvista dei bilanci. Inoltre, è in possesso di una copertura assicurativa con massimale inferiore al dieci per cento dell’importo delle opere.
Posto che:
- Il Disciplinare specifica che per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto (ed il periodo di attività effettivamente svolto dal suddetto operatore non è supportato da bilanci);
- I requisiti di cui sopra sono soddisfatti dai progettisti nel loro complesso poiché gli altri 2 operatori economici sono titolari di una copertura assicurativa con massimale superiore al dieci per cento dell’importo delle opere;
si chiede conferma che nulla osti alla indicazione del progettista sprovvisto di copertura assicurativa con il massimale richiesto e impossibilitato a dimostrare il fatturato nel periodo di attività effettivamente svolto poiché i periodi di attività svolti non sono supportati da bilanci.
30/09/2025 11:06
Risposta
Si rinvia al chiarimento fornito al quesito n. 50.
25/09/2025 15:21
Quesito #52
Relativamente al documento "4_UNIBA08_PFTE_0Com_Doc_CME_Computo Metrico Estimativo_REV1_Livello1", si evidenzia la presenza di una duplicazione delle pagine. Si chiede di precisare quale sezione del documento debba essere considerata come CME di riferimento: dalla pagina 1 alla pagina 320 oppure dalla pagina 321 alla pagina 580 del medesimo file.
29/09/2025 08:45
Risposta
Come ben rappresentato il CME dalla pag. 1 alla 320 riporta una suddivisione per categorie, mentre dalla pag. 321 in poi la suddivisione è organizzata per WBS.
25/09/2025 17:04
Quesito #53
Con riferimento agli infissi, si chiede di rendere disponibile l'abaco dei serramenti.
29/09/2025 12:11
Risposta
Tutto il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, così come verificato dall’Organo di Verifica, è stato già messo a disposizione dei concorrenti.
L'abaco dei serramenti interni è riportato negli elaborati denominati: "Tipologie di pavimenti, controsoffitti, muri e porte" UNIBA08_PFTE_1BIO_Arch_Dis_Tp_xxx di ciascun piano.
L'abaco dei serramenti interni è riportato negli elaborati denominati: "Tipologie di pavimenti, controsoffitti, muri e porte" UNIBA08_PFTE_1BIO_Arch_Dis_Tp_xxx di ciascun piano.