Pubblicato
Gara #709
Lavori e progettazione esecutiva per la realizzazione, all'interno del Campus scientifico Quagliariello di Bari, dei laboratori didattici e della biblioteca centrale presso il vecchio edificio degli Istituti biologici e la nuova sede del Museo di zoologia 'Lidia Liaci' presso l'edificio ex Botanica.Informazioni appalto
29/06/2025
Aperta
Lavori e progettazione esecutiva
€ 12.210.357,84
Bonsegna Giuditta
Categorie merceologiche
45259
-
Riparazione e manutenzione di impianti
3915
-
Arredi ed attrezzature varie
45262522
-
Lavori edili
Lotti
1
B7759F4D18
H92B22005510006
Qualità prezzo
Lavori e progettazione esecutiva per la realizzazione, all'interno del Campus scientifico Quagliariello di Bari, dei laboratori didattici e della biblioteca centrale presso il vecchio edificio degli Istituti biologici e la nuova sede del Museo di zoologia 'Lidia Liaci' presso l'edificio ex Botanica.
Gli edifici interessati dagli interventi sono:
- “Vecchi Dipartimenti Biologici” per l’intero edificio;
- “Botanica” per parte del primo piano e del secondo.
VECCHI DIPARTIMENTI BIOLOGICI
I lavori hanno ad oggetto la ristrutturazione, il recupero funzionale e la messa in sicurezza antincendio dell’edificio che ospitava i vecchi Dipartimenti Biologici all’interno del Campus Scientifico “Quagliarello” di Bari
Gli interventi sono finalizzati al recupero ad al potenziamento degli spazi didattici oltre che al recupero degli ambienti posti al piano seminterrato ed interrato.
L’intero edifico sarà oggetto degli interventi necessari alla messa in sicurezza antincendio, mentre si procederà alla rifunzionalizzazione dei piani, dal secondo al quinto, ove saranno inseriti i nuovi laboratori scientifico didattici per le esigenze dei Dipartimenti di Biologia, Biotecnologia, Chimica e Farmacia.
Inoltre, il piano rialzato ospiterà la biblioteca centrale scientifica con ampia sala lettura.
L'intervento è finalizzato alla riqualificazione integrale con destinazione d’uso specifica per la quale oggi viene già utilizzata, ma con l’obiettivo di rendere maggiormente funzionali le aree destinate a laboratori, nonché dotarle di servizi annessi (quali gli ambienti living¬room), nella logica di una riqualificazione complessiva e adeguamenti normativi impiantistici.
BOTANICA
I lavori hanno ad oggetto la ristrutturazione e il recupero funzionale di parte degli ambienti posti al piano primo dell’edificio di Botanica all’interno del Campus Scientifico “Quagliarello” di Bari.
Una parte del piano primo del dipartimento di Botanica sarà oggetto di interventi finalizzati al recupero a nuovi spazi museali sempre inseriti nell’ambito delle attività didattiche universitarie. Si procederà alla rifunzionalizzazione del piano, oggi prevalentemente utilizzato a biblioteca e spazi annessi, ove saranno individuati i nuovi spazi da adibirsi agli allestimenti del museo di zoologia del Dipartimento.
Gli ambienti interessati e soggetti a riqualificazione, manterranno sempre la destinazione d’uso di ambienti didattici universitari per la quale oggi viene già utilizzata, ma con l’obiettivo di rendere maggiormente funzionali le aree espositive nonché, dotarle di servizi annessi, nella logica di una riqualificazione complessiva e adeguamenti normativi impiantistici.
Il secondo piano sarà oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria con rifacimento delle pavimentazioni, tinteggiature e ammodernamento degli impianti tecnologici e dei laboratori esistenti.
€ 8.513.198,27
€ 3.204.482,87
€ 492.676,70
Scadenze
26/09/2025 12:00
06/10/2025 12:00
13/10/2025 09:30
Allegati
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93.46 kB |
Chiarimenti
10/07/2025 13:23
Quesito #1
Dallo schema indicato a pag 8 del bando, sembra che gli importi delle lavorazioni previste dall'appalto specifico non corrispondano alle classifiche SOA effettive (a titolo esemplificativo: OS7 IV € 1.768.469,46, OS3 IV € 1.702.485,07...) e via dicendo... è possibile avere l'indicazione esatta degli importi e delle categorie SOA richieste?
10/07/2025 18:44
Risposta
Importi e classifiche riportati nella tabella 3.2 del disciplinare e nell'art. 6.1 del CSA sono corretti.
La corrispondenza degli importi con le classifiche può essere constatata consultando il sistema di classificazione dei lavori all'art.2, comma 6, lett. b) del CSA, che riproduce quanto previsto dal legislatore all'art.2, comma 4, dell'allegato II.12 al D.lgs 36/2023.
La corrispondenza degli importi con le classifiche può essere constatata consultando il sistema di classificazione dei lavori all'art.2, comma 6, lett. b) del CSA, che riproduce quanto previsto dal legislatore all'art.2, comma 4, dell'allegato II.12 al D.lgs 36/2023.
10/07/2025 16:21
Quesito #2
È possibile ricoprire con la OS30 sia la quota parte di OS6 da noi non posseduta che la OS4 da noi non posseduta per l'intero?
Per intenderci, si chiederebbe l'avvalimento della quota parte di OS30 (OS30 III) al fine di ricoprire con l'avvalimento di OS30, sia la quota parte di OS6 che ci manca, che la OS4?
Per intenderci, si chiederebbe l'avvalimento della quota parte di OS30 (OS30 III) al fine di ricoprire con l'avvalimento di OS30, sia la quota parte di OS6 che ci manca, che la OS4?
10/07/2025 18:45
Risposta
NO. Il concorrente singolo o in raggruppamento, deve essere qualificato per la categoria prevalente OS 30, nel caso di specie, per l'intero importo (€ 2.868.548,52).
Inoltre i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dal concorrente devono da questo essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
Ancora, in caso il concorrente singolo o in raggruppamento sia sprovvisto, di tutto o parte della qualificazione per le categorie OS4 e OS6, come rappresentato nel quesito, dovrà dichiarare la volontà di subappaltare tali lavori (c.d. subappalto qualificante) o la volontà di ricorrere all'avvalimento, producendo, in quest'ultimo caso, sempre in sede di gara, la necessaria documentazione indicata al par. 14.3 del disciplinare.
Inoltre i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dal concorrente devono da questo essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
Ancora, in caso il concorrente singolo o in raggruppamento sia sprovvisto, di tutto o parte della qualificazione per le categorie OS4 e OS6, come rappresentato nel quesito, dovrà dichiarare la volontà di subappaltare tali lavori (c.d. subappalto qualificante) o la volontà di ricorrere all'avvalimento, producendo, in quest'ultimo caso, sempre in sede di gara, la necessaria documentazione indicata al par. 14.3 del disciplinare.
11/07/2025 12:19
Quesito #3
1. Confermate che anche per i criteri quantitativi e tabellari bisogna allegare una relazione tecnica?
2. Confermate che il punteggio tabellare verrà assegnato automaticamente e in valore assoluto, in base alla presenza o assenza nell’offerta dell’elemento richiesto? (Risposta: Sì o No).
3. confermate che, ad esempio, nel criterio 4.4 dell’Art. 3.2.3 del Decreto CAM Edilizia, relativo alle Prestazioni migliorative dei prodotti da costruzione, il numero di prodotti migliorati non influenzerà il punteggio finale, che rimarrà sempre pari a 1?
4. Confermate che le comprove richieste per le dichiarazioni di impegno relative ai CAM da allegare alla domanda di partecipazione saranno richieste solo in fase di aggiudicazione/ esecuzione dei lavori e non in fase di partecipazione?
2. Confermate che il punteggio tabellare verrà assegnato automaticamente e in valore assoluto, in base alla presenza o assenza nell’offerta dell’elemento richiesto? (Risposta: Sì o No).
3. confermate che, ad esempio, nel criterio 4.4 dell’Art. 3.2.3 del Decreto CAM Edilizia, relativo alle Prestazioni migliorative dei prodotti da costruzione, il numero di prodotti migliorati non influenzerà il punteggio finale, che rimarrà sempre pari a 1?
4. Confermate che le comprove richieste per le dichiarazioni di impegno relative ai CAM da allegare alla domanda di partecipazione saranno richieste solo in fase di aggiudicazione/ esecuzione dei lavori e non in fase di partecipazione?
15/07/2025 11:32
Risposta
1.
Si conferma.
Si rammenta, inoltre, quanto specificato al par. 15 "Offerta tecnica" del disciplinare di gara, ovvero "In caso di mancata produzione di documenti o loro parti, necessari all'attribuzione dei punteggi, al relativo criterio è assegnato un punteggio pari a zero".
Pertanto, per i criteri quantitativi e tabellari, nel caso in cui il disciplinare preveda la produzione di ulteriore documentazione, ma l'offerente si sia limitato alla compilazione della scheda offerta tecnica e la commissione pertanto non sia in grado di desumere la particolare soluzione funzionale offerta relativa allo specifico criterio, il concorrente non viene escluso, ma allo specifico criterio è assegnato punteggio pari zero.
2. Si.
3. Si conferma.
4. Si conferma.
Si conferma.
Si rammenta, inoltre, quanto specificato al par. 15 "Offerta tecnica" del disciplinare di gara, ovvero "In caso di mancata produzione di documenti o loro parti, necessari all'attribuzione dei punteggi, al relativo criterio è assegnato un punteggio pari a zero".
Pertanto, per i criteri quantitativi e tabellari, nel caso in cui il disciplinare preveda la produzione di ulteriore documentazione, ma l'offerente si sia limitato alla compilazione della scheda offerta tecnica e la commissione pertanto non sia in grado di desumere la particolare soluzione funzionale offerta relativa allo specifico criterio, il concorrente non viene escluso, ma allo specifico criterio è assegnato punteggio pari zero.
2. Si.
3. Si conferma.
4. Si conferma.
15/07/2025 10:23
Quesito #4
In merito a detta risposta "NO. Il concorrente singolo o in raggruppamento, deve essere qualificato per la categoria prevalente OS 30, nel caso di specie, per l'intero importo (€ 2.868.548,52).
Inoltre i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dal concorrente devono da questo essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
Ancora, in caso il concorrente singolo o in raggruppamento sia sprovvisto, di tutto o parte della qualificazione per le categorie OS4 e OS6, come rappresentato nel quesito, dovrà dichiarare la volontà di subappaltare tali lavori (c.d. subappalto qualificante) o la volontà di ricorrere all'avvalimento, producendo, in quest'ultimo caso, sempre in sede di gara, la necessaria documentazione indicata al par. 14.3 del disciplinare."
Si precisa che, la scrivente, parteciperebbe chiedendo l'avvalimento sia per quota parte mancante di OS30 che per ricoprire, tramite la OS30, le scorporabili OS6 e OS7, di cui la scrivente non possiede la totalità degli importi.
Risulta chiaro che, in quest'ultimo caso, si andrà a dichiarare il subappalto qualificante di queste ultime.
Inoltre i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dal concorrente devono da questo essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
Ancora, in caso il concorrente singolo o in raggruppamento sia sprovvisto, di tutto o parte della qualificazione per le categorie OS4 e OS6, come rappresentato nel quesito, dovrà dichiarare la volontà di subappaltare tali lavori (c.d. subappalto qualificante) o la volontà di ricorrere all'avvalimento, producendo, in quest'ultimo caso, sempre in sede di gara, la necessaria documentazione indicata al par. 14.3 del disciplinare."
Si precisa che, la scrivente, parteciperebbe chiedendo l'avvalimento sia per quota parte mancante di OS30 che per ricoprire, tramite la OS30, le scorporabili OS6 e OS7, di cui la scrivente non possiede la totalità degli importi.
Risulta chiaro che, in quest'ultimo caso, si andrà a dichiarare il subappalto qualificante di queste ultime.
15/07/2025 12:13
Risposta
L'insussistenza del possesso diretto (che, si chiarisce, non contempla il ricorso a subappalto qualificante o avvalimento) della qualificazione nella categoria prevalente OS 30 in capo al concorrente singolo o in raggruppamento, di per se configura autonomo presupposto di inammissibilità della domanda di partecipazione e pertanto è causa di esclusione dalla procedura di affidamento.
Pertanto la soluzione prospettata non è consentita e può essere sanata solo raggruppando ulteriori operatori economici in possesso di qualificazione nella categoria OS 30, sufficiente a coprire la "quota parte mancante di OS30" oltre che il deficit di qualificazione per OS6 e OS7, sempre con riferimento alla categoria OS 30.
Pertanto la soluzione prospettata non è consentita e può essere sanata solo raggruppando ulteriori operatori economici in possesso di qualificazione nella categoria OS 30, sufficiente a coprire la "quota parte mancante di OS30" oltre che il deficit di qualificazione per OS6 e OS7, sempre con riferimento alla categoria OS 30.
16/07/2025 10:05
Quesito #5
1. Si chiede la conferma che in possesso della categoria SOA OG1 classe VI^ si possono eseguire le lavorazioni delle categorie SOA OS6 e OS7;
2. Confermate che le forniture di arredi sono subappaltabili.
2. Confermate che le forniture di arredi sono subappaltabili.
17/07/2025 16:39
Risposta
1. No, in quanto le categorie OS6 e OS7 sono a qualificazione obbligatoria come è indicato nel CSA.
2. Si.
2. Si.
21/07/2025 09:14
Quesito #6
Si chiede conferma che i valori di trasmittanza e isolamento acustico dei serramenti da migliorare sono quelli riportati nel disciplinare, ovvero nella scheda offerta tecnica.
21/07/2025 13:06
Risposta
Si conferma che i valori da migliorare:
- per la trasmittanza dei serramenti, sono quelli contenuti nel CSA: criterio n.1; disciplinare e scheda offerta tecnica: criterio 1.1;
- per l'isolamento acustico dei serramenti, sono quelli contenuti nel CSA: criterio n.2; disciplinare e scheda offerta tecnica: criterio 1.2.
- per la trasmittanza dei serramenti, sono quelli contenuti nel CSA: criterio n.1; disciplinare e scheda offerta tecnica: criterio 1.1;
- per l'isolamento acustico dei serramenti, sono quelli contenuti nel CSA: criterio n.2; disciplinare e scheda offerta tecnica: criterio 1.2.
21/07/2025 17:55
Quesito #7
1)Si chiede di confermare che ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il concorrente debba possedere il requisito di idoneità professionale per la prestazione secondaria (fornitura di arredi), nonché il requisito di capacità tecnica e professionale per la medesima prestazione (fornitura di arredi).
2)Si chiede di confermare che l'avvalimento è consentito per le prestazioni secondarie (forniture di arredi), ma non è consentito per l'iscrizione alla camera di commercio per l'attività di fornitura di arredi, richiesta per il requisito di idoneità professionale.
3)Si chiede di confermare che non è possibile dichiarare il subappalto qualificante per la prestazione secondaria (fornitura di arredi).
2)Si chiede di confermare che l'avvalimento è consentito per le prestazioni secondarie (forniture di arredi), ma non è consentito per l'iscrizione alla camera di commercio per l'attività di fornitura di arredi, richiesta per il requisito di idoneità professionale.
3)Si chiede di confermare che non è possibile dichiarare il subappalto qualificante per la prestazione secondaria (fornitura di arredi).
23/07/2025 12:13
Risposta
1) Si conferma. Si ricorda altresì che l'operatore economico sprovvisto dei citati requisiti di partecipazione, può concorrere in RTI con soggetti in possesso o ricorrere all'avvalimento o dichiarare nel DGUE la volontà di subappaltare la fornitura di arredi, integralmente o per la parte che il concorrente non possiede.
2) Ai termini dell'art. 104, comma 3, del D.lgs. 36/2023: "Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 3 [iscrizione alla camera di commercio per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto], o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto".
Pertanto, la fornitura di arredi dovrà essere eseguita direttamente dall'impresa ausiliaria, ove il concorrente sprovvisto di iscrizione camerale idonea alla fornitura di arredi abbia fatto ricorso in sede di gara all'avvalimento per la copertura dei requisiti di idoneità professionale per la fornitura in parola.
3) Vedasi il chiarimento 1).
2) Ai termini dell'art. 104, comma 3, del D.lgs. 36/2023: "Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 3 [iscrizione alla camera di commercio per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto], o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto".
Pertanto, la fornitura di arredi dovrà essere eseguita direttamente dall'impresa ausiliaria, ove il concorrente sprovvisto di iscrizione camerale idonea alla fornitura di arredi abbia fatto ricorso in sede di gara all'avvalimento per la copertura dei requisiti di idoneità professionale per la fornitura in parola.
3) Vedasi il chiarimento 1).
22/07/2025 08:39
Quesito #8
Si chiese se è possibile partecipare alla procedura con la categoria OG11 in applicazione del principio di assorbenza delle categorie OS3, OS30 e OS28.
23/07/2025 12:14
Risposta
Si, tale facoltà è prevista dall'art. 18, comma 21, dell'Allegato II.12 al D.lgs. 36/2023, altresì, richiamato dall'art. 7, comma 3, del CSA.
31/07/2025 12:42
Quesito #9
In caso di Concorrente sprovvisto di:
6.5 Requisiti di idoneità professionale per la prestazione secondaria (fornitura di arredi);
6.6 Requisiti di capacità economica e finanziaria per la prestazione secondaria (fornitura di arredi);
6.7 Requisiti di capacità tecnica e professionale per la prestazione secondaria (fornitura di arredi),
è possibile partecipare alla gara dichiarando il subappalto integrale di tutte le su citate prestazioni?
6.5 Requisiti di idoneità professionale per la prestazione secondaria (fornitura di arredi);
6.6 Requisiti di capacità economica e finanziaria per la prestazione secondaria (fornitura di arredi);
6.7 Requisiti di capacità tecnica e professionale per la prestazione secondaria (fornitura di arredi),
è possibile partecipare alla gara dichiarando il subappalto integrale di tutte le su citate prestazioni?
01/08/2025 18:01
Risposta
Si, è possibile partecipare, dichiarando il subappalto integrale della fornitura di arredi.
01/08/2025 16:49
Quesito #10
Al criterio 2:
“Miglioramento delle caratteristiche energetiche e funzionali delle unità di climatizzazione esterne: COP”;
“Miglioramento delle caratteristiche energetiche e funzionali delle unità di climatizzazione esterne: EER”;
“Riduzione dell’impatto acustico delle unità esterne di climatizzazione”,
vengono riportate le voci di cme (per semplicità si prende solo la prima NP.CDZ.003) con i relativi valori da migliorare:
2.1 – Tariffa NP.CDZ.003: COP 4,96;
2.15 – Tariffa NP.CDZ.003: EER 4,55;
2.29 – Tariffa NP.CDZ.003: Potenza sonora (modalità normale) 79,5 dB(A).
Analizzando la stessa voce di cme, questa racchiude più impianti con differenti modelli di macchine esterne. (Ad esempio U-10ME2E8 e U-8ME2E8)
Ognuna di queste macchine quindi ha un valore di COP, EER e Potenza sonora differente.
Quale dev’essere, a conti fatti, il parametro che deve esser preso a riferimento?
“Miglioramento delle caratteristiche energetiche e funzionali delle unità di climatizzazione esterne: COP”;
“Miglioramento delle caratteristiche energetiche e funzionali delle unità di climatizzazione esterne: EER”;
“Riduzione dell’impatto acustico delle unità esterne di climatizzazione”,
vengono riportate le voci di cme (per semplicità si prende solo la prima NP.CDZ.003) con i relativi valori da migliorare:
2.1 – Tariffa NP.CDZ.003: COP 4,96;
2.15 – Tariffa NP.CDZ.003: EER 4,55;
2.29 – Tariffa NP.CDZ.003: Potenza sonora (modalità normale) 79,5 dB(A).
Analizzando la stessa voce di cme, questa racchiude più impianti con differenti modelli di macchine esterne. (Ad esempio U-10ME2E8 e U-8ME2E8)
Ognuna di queste macchine quindi ha un valore di COP, EER e Potenza sonora differente.
Quale dev’essere, a conti fatti, il parametro che deve esser preso a riferimento?
04/08/2025 18:02
Risposta
I valori da migliorare contenuti nel disciplinare e nel CSA si riferiscono a coppie di macchine, come indicate nelle schede tecniche pubblicate su internet dal costruttore.
Devono essere migliorati i valori di COP, EER e “Potenza sonora” riportati nel disciplinare, nel CSA, ovvero nella scheda offerta tecnica.
Devono essere migliorati i valori di COP, EER e “Potenza sonora” riportati nel disciplinare, nel CSA, ovvero nella scheda offerta tecnica.